Verifica di anomalia ammessa anche nelle concessioni di servizi (TAR Sicilia n. 3187 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni di servizi la stazione appaltante è tenuta a verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario ai sensi dell’art. 185, quinto comma, d.lgs. n. 36/2023, dovendosi escludere che tale controllo sia riservato ai soli appalti. La circostanza che la verifica sia stata disposta, su impulso del responsabile unico del procedimento, dopo l’assegnazione dei punteggi ma prima dell’aggiudicazione non determina l’illegittimità della procedura, perché in assenza di determinazioni definitive l’amministrazione conserva il potere di completare l’istruttoria. Il giudizio di anomalia può fondarsi su elementi ulteriori rispetto all’omessa indicazione del costo della manodopera, purché sorretto da motivazione congrua. È inammissibile per difetto di interesse la censura avverso la lex specialis che non abbia determinato l’esclusione.

Il Fatto

Il Comune ha indetto una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente si è collocata prima in graduatoria, indicando un costo della manodopera di € 80.000,00 e un incasso presunto superiore a quello stimato nel capitolato.

Avviata la verifica dell’anomalia, la società ha integrato i chiarimenti riducendo il costo del personale e correggendo il canone offerto. La commissione ha ritenuto l’offerta non sostenibile e il responsabile unico del procedimento ha disposto l’esclusione, aggiudicando alla seconda classificata. La società ha impugnato l’esclusione, il verbale di gara e la lex specialis nella parte in cui imponeva l’indicazione dei costi della manodopera; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale per la mancata esclusione dell’aggiudicataria, deducendo vizi dell’avvalimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima la questione della legittimità della verifica di anomalia nel contesto della concessione di servizi. Richiamando un indirizzo consolidato — Cons. Stato n. 3626 del 2023, n. 4108 del 2022, n. 10567 del 2022, n. 2885 del 2020 — ritiene che i principi ivi affermati conservino validità anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023. L’art. 185, quinto comma, impone alla commissione di verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario prima di assegnare il punteggio all’offerta economica.

Quanto al profilo temporale, il Tribunale osserva che la verifica è stata sollecitata dal responsabile unico del procedimento ed espletata in fase endoprocedimentale, quando erano stati assegnati i soli punteggi e non era stata disposta l’aggiudicazione. In assenza di decisioni provvedimentali definitive, l’amministrazione mantiene il potere di adottare le misure necessarie a completare l’istruttoria, in ossequio ai principi di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. e all’art. 1, primo comma, legge n. 241/1990.

Sul merito dell’esclusione, il Collegio rileva che la stazione appaltante non ha contestato l’omessa indicazione del costo della manodopera, bensì la non sostenibilità complessiva dell’offerta. La riduzione del costo del personale e la revisione dell’utile non sono state adeguatamente giustificate, mentre gli incassi dichiarati in misura nettamente superiore a quelli del capitolato sono rimasti privi di riscontri documentali. Il Tribunale precisa che, anche a prescindere dall’obbligo di indicare tale voce, nulla vieta all’amministrazione di chiederne conto in sede di verifica, altrimenti la funzione del controllo risulterebbe frustrata.

Il ricorso principale è quindi respinto quanto all’esclusione. È invece inammissibile la censura sulla lex specialis, perché la previsione contestata non ha arrecato alcuna lesione: la società non è stata esclusa per non aver indicato il costo della manodopera. Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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