Cessazione della materia del contendere e spese di lite in caso di adempimento tardivo della PA: soccombenza virtuale e liquidazione ridotta (TAR Lombardia n. 2955 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un ricorso per ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla notificazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione della domanda. L’avvenuto pagamento non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, qualora l’adempimento non risulti antecedente alla proposizione del ricorso. La liquidazione del compenso professionale va contenuta in misura ridotta, tenuto conto dell’impegno oggettivamente limitato richiesto al difensore in una controversia seriale, che non implica l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta Elettronica del Docente dell’importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico di riferimento, quale contributo per la formazione. A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia.
Nel corso del giudizio, con nota depositata in atti, la ricorrente rappresentava che l’Amministrazione aveva provveduto, sia pure tardivamente, ad accreditare le somme dovute. Ciononostante, la ricorrente insisteva per la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente rilevato come l’intervenuto adempimento, successivo alla notificazione del ricorso, comportasse il conseguimento del bene della vita e, quindi, la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha, infatti, ritenuto che non residuasse alcuna utilità ulteriore da riconoscere alla ricorrente, avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha affermato che l’adempimento tardivo non è idoneo a escludere la condanna dell’Amministrazione alla rifusione. Richiamando il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha evidenziato che la P.A. non aveva ottemperato al comando giudiziale prima della proposizione del ricorso, circostanza che giustificava l’avvio del giudizio e che rendeva la parte resistente gravata dalle spese.
Nella determinazione dell’importo, il TAR ha valorizzato l’impegno professionale oggettivamente limitato, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221 in materia di liquidazione delle spese nelle controversie aventi carattere seriale. La causa, vertendo sull’esecuzione di una sentenza in materia di Carta del docente, non richiedeva l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
In applicazione di tali criteri, la spesa è stata liquidata in euro 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza, infine, è stata dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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