Esecuzione del decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 245 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’Appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata quando non sia stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e ordina il pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento si fissa un termine perentorio e, in caso di inerzia, si nomina commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia. Al commissario non spetta alcun compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il Fatto
Con decreto n. 493/18 la Corte d’Appello di Lecce, in sede collegiale, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme precisate in atti, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore. Il provvedimento veniva depositato, munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione.
Il Ministero non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. L’Amministrazione si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso per Cassazione nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ. Il titolo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il TAR esamina poi il presupposto procedimentale dettato dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito il Tribunale sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto n. 493/18, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Le spese di lite seguono la soccombenza, insieme alle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, segnatamente quelle occorrenti per la richiesta di copie conformi del decreto di condanna e per la certificazione di passaggio in giudicato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.