Revoca “a tempo” dell’ordinanza sindacale e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 3542 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, ancorché subordinata a condizione risolutiva e dunque potenzialmente reviviscibile, non è di per sé ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quando lo stesso ente accerti il venir meno della situazione di pericolo che aveva giustificato il provvedimento e dia atto della piena ottemperanza degli intimati, l’interesse sostanziale dei ricorrenti risulta soddisfatto. In assenza di una domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori ex art. 35, terzo comma, c.p.a., il giudizio va dichiarato estinto. La compensazione integrale delle spese non richiede il ricorso al criterio della soccombenza virtuale, ove la parte non ne abbia fatto richiesta.

Il Fatto

Con ordinanza n. 36 del 5 maggio 2022 il Comune di Mascali, sul presupposto di un verbale di sopralluogo congiunto del 31 marzo 2022, aveva ordinato il divieto di abitazione per tutte le unità immobiliari di un complesso residenziale e il divieto di utilizzo degli scarichi, ritenendo carenti le condizioni edilizie, igienico-sanitarie e ambientali.

I proprietari di alcune unità e il condominio impugnavano l’ordinanza e il presupposto verbale. La domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 416/2022. Nel corso del giudizio il Comune revocava il provvedimento e successivamente, con ordinanza dell’1 ottobre 2024 n. 62, ne confermava la revoca subordinandone l’efficacia, a pena di decadenza, alla piena osservanza dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 5 maggio 2022 entro il 31 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio autorizza innanzitutto il deposito tardivo della nota comunale del 4 ottobre 2024, dalla quale risulta la piena ottemperanza degli intimati all’ordinanza di demolizione. La decisione si fonda sulla essenzialità del documento e sulla non imputabilità del ritardo a una condotta processuale negligente dell’ente locale, nonché sull’assenza di opposizione della difesa ricorrente.

La questione centrale attiene agli effetti della revoca intervenuta in corso di causa. I ricorrenti avevano rappresentato che la revoca era condizionata e che, in caso di inottemperanza entro il termine, l’efficacia dell’ordinanza n. 36/2022 sarebbe rivivuta, con conseguente inabitabilità degli appartamenti. Di qui la richiesta di rinvio dell’udienza.

Il Tribunale supera l’eccezione sul piano sostanziale: l’accertata ottemperanza all’ordinanza di demolizione rende operativa la condizione e definitivamente superata la situazione di pericolo che aveva sorretto il provvedimento contingibile e urgente. La revoca “a tempo”, pertanto, non impedisce di ritenere soddisfatto l’interesse dei ricorrenti.

Il Collegio rileva poi che non è stata formulata alcuna richiesta di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato a fini risarcitori. Questa assenza preclude una pronuncia nel merito sulle censure proposte e rende improcedibile ogni ulteriore esame.

Sulla scorta di tali premesse, la piena ottemperanza degli intimati determina la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite vengono integralmente compensate: il difensore dei ricorrenti non ha domandato la liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, che il Collegio non applica d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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