Revisione prezzi negli appalti e indice FOI senza decurtazioni convenzionali (TAR Lombardia n. 688 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, per gli appalti di servizi e forniture, è norma imperativa, non derogabile in via pattizia e integratrice della volontà negoziale difforme. È pertanto nulla la clausola del disciplinare che riduca al 50% dell’indice FOI il compenso revisionale: l’indice FOI costituisce parametro imprescindibile e va assunto nella sua misura intera. La base di calcolo è il prezzo d’appalto, non il costo sostenuto dall’impresa. I maggiori oneri da rinnovo del CCNL, se prevedibili e non eccezionali, non giustificano un compenso fondato su criteri diversi. Il diniego espresso con la sola formula “non documentato” è viziato per difetto di motivazione.
Il Fatto
Nel 2014 l’azienda ospedaliera affidava alla ricorrente il servizio di prestazioni infermieristiche e socio-assistenziali per quarantotto mesi, con importo quadriennale superiore a dodici milioni di euro, poi prorogato fino al 30 giugno 2023. L’art. 7 del contratto, richiamando l’art. 21 del disciplinare, rinviava all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e subordinava la revisione a istruttoria dei DEC, riconoscendo l’ISTAT in misura non superiore al 50% dell’indice FOI.
Con istanza del dicembre 2022 la cooperativa chiedeva la revisione dei prezzi. La stazione appaltante riconosceva 10.842,87 euro. La società impugnava la determinazione e la clausola del disciplinare, chiedendo in via principale il pagamento di ulteriori importi e, in subordine, la riedizione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la giurisdizione. La giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi, ex art. 133, lett. e), n. 2), c.p.a., incontra un limite quando si contesti solo l’esecuzione di una prestazione già disciplinata nell’an e nel quantum, perché la pretesa diventa adempimento contrattuale. Nel caso concreto la clausola rinvia a un procedimento amministrativo e all’esercizio di un potere, con istruttoria della stazione appaltante: sussiste quindi la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo l’insegnamento di TAR Campania n. 1073 del 2020 su clausola identica.
Nel merito, il Tribunale qualifica l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 come norma imperativa, integratrice del contratto, volta a evitare il degrado qualitativo delle prestazioni per eccessiva onerosità sopravvenuta. Ne deriva che la riduzione al 50% dell’indice contrasta con il meccanismo di calcolo normativo: la decurtazione è illegittima e l’indice FOI va applicato per intero.
Quanto alla base di calcolo, la norma parla di “prezzo” e non di “costo”: l’indice va applicato sul prezzo d’appalto, così depurando il compenso revisionale dalle inefficienze del ciclo produttivo del singolo contraente.
Le censure sul rinnovo del CCNL sono infondate. Gli incrementi retributivi, pari al 5,95% in tre tranches, seguono le ordinarie dinamiche salariali e sono prevedibili; la società aveva inoltre dichiarato in offerta di aver considerato ogni possibile aumento dei costi. Manca la prova dell’aumento eccezionale richiesto per superare il limite degli indici ISTAT.
Infine, per i periodi 2017-2018 e 2021-2022 il provvedimento indica soltanto “non documentato”, senza chiarire gli elementi da comprovare e la forma: il diniego è viziato per difetto di motivazione. Il ricorso è accolto nei termini indicati, con riedizione dell’istruttoria; sulle somme liquidate sono dovuti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, non la rivalutazione monetaria. Spese compensate.
Nota della Redazione
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