Rinuncia al ricorso e spese del rinunciante non compensate (TAR Lombardia n. 685 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e depositata, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 84, co. 1 e 3, c.p.a., una volta ravvisati i presupposti ivi previsti. Sul piano delle spese, il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle: la compensazione presuppone una valutazione positiva delle circostanze, non operando automaticamente. In difetto di valide ragioni, il giudice condanna il rinunciante alle spese in favore della parte costituita, mentre nulla dispone verso i soggetti evocati e non costituiti.

Il Fatto

I genitori di un’alunna, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia gli atti conclusivi dello scrutinio finale di un istituto scolastico: i risultati di fine anno, la nota del Dirigente scolastico, il verbale del Consiglio di classe con le relative proposte di voto, il giudizio di non ammissione alla classe successiva, la pagella, i registri dei docenti e il registro elettronico, oltre al rigetto dell’istanza di riesame. Hanno chiesto anche il risarcimento del danno per l’alunna e per i genitori.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e il difetto di legittimazione passiva. La Terza Sezione, prima con decreto presidenziale e poi con ordinanza, ha respinto l’istanza cautelare. Con atto notificato e depositato il 16.12.2023 il difensore dei ricorrenti, in virtù dei poteri conferiti con la procura alle liti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione. Il Collegio prende atto dell’intervenuta rinuncia al gravame, fondata su una specifica dichiarazione notificata e depositata, e ravvisa i presupposti individuati dall’art. 84, co. 3, c.p.a. per la declaratoria di estinzione del processo. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.

Quanto alle spese, il Collegio richiama il comma 2 del medesimo art. 84 c.p.a., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La norma introduce dunque un criterio di regola-deroga: la condanna alle spese costituisce l’esito ordinario, mentre la compensazione richiede una valutazione specifica delle circostanze del caso.

Nel caso concreto il Collegio non ravvisa valide ragioni per disporre la compensazione. Le spese sono quindi riconosciute nei confronti del Ministero costituito, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti. Nulla è disposto verso gli altri soggetti evocati in giudizio, Fondazione e Consiglio di Classe, in quanto non costituiti.

Il dispositivo dà atto della rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio, condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Istruzione e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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