La rinuncia all’interesse al ricorso impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Lombardia n. 683 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese, specie quando la rinuncia sia stata formulata lealmente e tempestivamente.
Il Fatto
La società ricorrente, erogatrice privata di assistenza sanitaria, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione di Giunta regionale con cui la Regione aveva fissato gli indirizzi di programmazione per il 2022, individuando nel finanziato 2019 la base di calcolo del budget, nonché la deliberazione del direttore generale dell’ATS che aveva approvato il contratto di esercizio e il contratto di budget sottoscritto con riserva.
Con il ricorso la società ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili e ha chiesto, in via ulteriore, l’accertamento della nullità o dell’inefficacia del contratto. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato dichiarazione con cui, alla luce della giurisprudenza sopravvenuta, ha affermato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione proveniva dalla stessa parte che aveva proposto l’impugnazione e interveniva prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Su questa base ha qualificato la vicenda come sopravvenuto difetto di interesse, riconducendola all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento per cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio. Il principio dispositivo impedisce al Collegio di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire: l’unico esito consentito è la pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
A sostegno ha citato Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022, che ha ribadito come la parte conservi la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, provocando la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità. La decisione richiama inoltre Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 5486 del 2020, Cons. Stato, Sez. V, n. 38 del 2020, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1278 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate. La decisione valorizza tre elementi: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente, la natura in rito della pronuncia e la circostanza che la dichiarazione di carenza di interesse è stata formulata dalla ricorrente in modo leale e tempestivo, sulla base della giurisprudenza formatasi dopo la proposizione del ricorso.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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