Obbligo di motivazione concreta nel diniego paesaggistico per impianto di telefonia (TAR Sicilia n. 2981 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un vincolo paesaggistico non è di per sé sufficiente a determinare l’incompatibilità di un intervento con i valori tutelati, essendo necessaria una valutazione dell’Amministrazione calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate. Il diniego opposto all’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, deve esplicitare le specifiche ragioni del contrasto tra l’opera e le esigenze di tutela. In materia di silenzio assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, solo un parere negativo dell’organismo di controllo o un dissenso congruamente motivato dell’Amministrazione preposta alla tutela impediscono la formazione del titolo; un dissenso tardivo e motivato in modo inadeguato non produce tale effetto.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice di telecomunicazioni, ha presentato istanza autorizzatoria ex artt. 43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una nuova infrastruttura di telefonia in un Comune dichiaratamente ricadente in area con Livello di tutela 1. La Soprintendenza competente ha negato il parere con atto del 25 settembre 2023, richiamando la presenza di vincoli paesaggistici e l’opportunità di riutilizzare siti già esistenti.

La società ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’insufficienza della motivazione, la disparità di trattamento rispetto ad autorizzazioni rilasciate ad altri operatori e la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di sessanta giorni. L’Amministrazione regionale si è costituita con atto di mero stile. Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 26 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001 e rivestono carattere di pubblica utilità. Da ciò deriva che il vincolo paesaggistico, di per sé, non può fondare un giudizio di incompatibilità assoluta: occorre una valutazione concreta, come affermato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 2749 del 2024 e dalla sez. VI n. 1504 del 2024.

Applicando tale indirizzo, il TAR rileva che il diniego impugnato si fonda su formule di stile evocatrici di un astratto conflitto con i valori protetti. Manca l’analitica individuazione degli elementi di contrasto e non si comprende in concreto il pregiudizio arrecato dall’opera. Il supporto motivazionale è carente anche alla luce degli indirizzi eurounitari, che impongono di giustificare il rifiuto secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, come richiamato dalla sez. VI n. 2747 del 2024 in relazione al considerando 28 della direttiva n. 2014/61/UE.

Il Collegio affronta poi il profilo dell’impatto cumulativo. In un contesto già caratterizzato da infrastrutture, l’Amministrazione deve spiegare le ragioni concrete per cui, a fronte di una precedente autorizzazione, non debba esserne concessa una seconda identica per tipologia e funzione. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Salerno, n. 433 del 2024, che a sua volta evoca Cons. Stato, sez. VI, n. 9217 del 2023). Nel caso di specie tale spiegazione manca.

Quanto al secondo motivo, il TAR ricostruisce la disciplina dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003: solo il parere negativo dell’organismo di controllo o il dissenso congruamente motivato dell’Amministrazione preposta alla tutela impediscono la formazione del titolo per silentium. Poiché entro il termine perentorio di sessanta giorni non è intervenuto alcun atto idoneo, e il parere della Soprintendenza è risultato motivazionalmente inadeguato, il silenzio assenso deve ritenersi perfezionato. Irrilevante, in senso contrario, la mancata convocazione della conferenza di servizi, stante la finalità acceleratoria della disciplina (TAR Campania, Salerno, n. 1341 del 2024; TAR Veneto, sez. IV, n. 251 del 2024).

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto del 25 settembre 2023. Il precedente parere di diniego del 3 luglio 2023 è ritenuto superato e sostituito. Le spese sono compensate in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

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