Revoca nulla osta lavoro subordinato accertamento sostanziale capacità economica datore (TAR Liguria n. 409 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di ingresso di lavoratori extracomunitari disciplinate dai decreti flussi, l’accertamento della capacità economica del datore di lavoro deve avere carattere complessivo e sostanziale, non potendo basarsi su automatismi preclusivi o sulla mera sottrazione aritmetica degli acquisti dai ricavi. La verifica di congruità, ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, conv. in l. n. 122/2022, tiene conto anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta; l’idoneità economico-finanziaria può essere dimostrata anche sulla base del solo fatturato o volume d’affari lordo, parametro alternativo al reddito imponibile, spettando all’amministrazione motivare l’eventuale insostenibilità del costo dell’assunzione. La valutazione deve considerare anche l’andamento aziendale negli esercizi successivi alla presentazione dell’istanza e l’avvenuto pagamento delle retribuzioni, che attesta empiricamente la capacità di far fronte all’onere economico derivante dall’assunzione. La revoca del nulla osta disposta in violazione di tali criteri è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore edile presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Savona, in data 2 dicembre 2023, richiesta per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale in favore di un lavoratore straniero. Il nulla osta veniva rilasciato il 30 aprile 2024 e il lavoratore, giunto in Italia, era assunto dal datore di lavoro.
Con comunicazione del 23 gennaio 2025, l’amministrazione avviava il procedimento di revoca del provvedimento. Il datore di lavoro presentava memoria per evidenziare la sussistenza dei requisiti economici, ma, disattese le deduzioni, in data 5 febbraio 2025 lo Sportello Unico comunicava a mezzo p.e.c. la revoca del nulla osta. Il provvedimento veniva impugnato dal datore di lavoro e dal lavoratore, deducendo la violazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022, il difetto di istruttoria, la nullità per omessa notificazione al lavoratore e la carenza di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il termine di sessanta giorni decorrente dal 5 febbraio 2025 scadeva il 7 aprile 2025, essendo il 6 aprile giorno festivo. Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso, concernente la capacità reddituale del datore di lavoro.
La sentenza richiama i principi già affermati dalla Sezione nella precedente pronuncia n. 707 del 2025, fatti propri ai sensi dell’art. 88 c.p.a. Il giudice evidenzia che l’art. 44 del d.l. n. 73/2022 affida l’asseverazione sulla sostenibilità finanziaria dell’assunzione a professionisti iscritti agli albi di consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti, ricollocando l’azione dell’amministrazione sul piano dei controlli circa la veridicità e attendibilità della certificazione privatistica.
Secondo il TAR, la valutazione della capacità economica non può esaurirsi nella verifica della soglia di riferimento, dovendosi evitare automatismi preclusivi. Il requisito economico-reddituale può essere riconosciuto anche in presenza di un dato contabile temporaneamente negativo, se accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva. Inoltre, l’idoneità economico-finanziaria può essere dimostrata sulla base del solo fatturato, considerato in via alternativa al reddito, spettando all’amministrazione l’onere di motivare l’eventuale insostenibilità del costo dell’assunzione.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio osserva che il datore di lavoro aveva dichiarato un fatturato di euro 237.426,00 e un reddito imponibile di euro 46.919,00, sufficienti a legittimare l’assunzione di due lavoratori. A ciò si aggiungevano la documentazione dell’incremento degli utili per gli anni 2023 e 2024, non contestata dall’amministrazione, e l’avvenuto pagamento delle retribuzioni fino al mese di emissione della revoca, fatto che attesta empiricamente la raggiunta capacità dell’impresa di far fronte all’onere economico dell’assunzione.
Il carattere assorbente del motivo ha esonerato il Collegio dalla disamina delle ulteriori censure. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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