Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolante (TAR Toscana n. 1527 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione del corrispettivo di appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. opera solo quando la clausola contrattuale lascia permanere in capo all’amministrazione un margine di valutazione discrezionale o una posizione di potere autoritativo. Quando invece la clausola individua in modo compiuto i tempi e i criteri di determinazione dell’importo, ancorando il diritto revisionale a parametri certi e obiettivi, la controversia si riduce a pretesa di adempimento contrattuale e spetta al giudice ordinario, restando devoluto a quest’ultimo anche l’accertamento della decadenza eccepita dall’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha stipulato con la centrale di committenza la convenzione per i servizi di pulizia e decoro degli immobili scolastici, poi articolata in un ordinativo principale di fornitura e in successivi atti aggiuntivi emessi dall’istituto scolastico contraente. Chiede l’accertamento del diritto alla revisione prezzi a far data dal settembre 2018 e la condanna al pagamento dell’importo maturato per il periodo sino al 31 marzo 2020, oltre interessi moratori; in via subordinata impugna il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di revisione.

L’amministrazione si costituisce eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza della ricorrente per non aver presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa giunge alla decisione della sezione toscana sul solo profilo preliminare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, richiamando l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. Il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’ambito della giurisdizione esclusiva ha portata ampia e generale, ricomprendendo sia le contestazioni sulla spettanza del riconoscimento sia quelle sull’importo quantificato, ogni volta che la clausola implichi la permanenza di un potere in capo alla committente (Consiglio di Stato, sezione III, n. 2157 del 2022; Consiglio di Stato, sezione III, n. 7291 del 2023).

Tale perimetro incontra però un limite quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata quanto all’an e al quantum: in tal caso la domanda dell’appaltatore è mera pretesa di adempimento e involge un diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sezioni unite, n. 18374 del 2023; Cass. civ., sezioni unite, n. 3935 del 2022; Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024). Il Collegio richiama anche la giurisprudenza costituzionale sulla necessità che la pubblica amministrazione agisca esercitando il proprio potere autoritativo (Corte costituzionale n. 204 del 2004; Corte costituzionale n. 191 del 2006).

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che la clausola invocata individua compiutamente le tempistiche — primo aggiornamento dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo, previa formale comunicazione del fornitore — e i criteri di determinazione dell’importo, pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Anche il rinvio ai dati sui costi standardizzati rimanda a parametri obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa o discrezionale compete all’amministrazione.

La discrezionalità dell’amministrazione risulta dunque assorbita da vincolanti parametri contrattuali e la controversia si sostanzia nella richiesta di adempimento di una prestazione già disciplinata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario; restano salvi gli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., ove il processo sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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