Niente retrodatazione della nomina, ma risarcimento per la ritardata assunzione (TAR Toscana n. 1526 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato illegittimamente pretermesso in una procedura concorsuale non ha diritto alla ricostruzione della carriera né al riconoscimento retroattivo degli effetti giuridici ed economici della nomina, quando il rapporto di impiego non sia mai stato costituito. L’annullamento giurisdizionale di una selezione affetta da vizi non attribuisce il bene della vita, ma impone la riedizione del potere. Le differenze retributive non percepite possono essere richieste a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ricorrendo la colpa dell’Amministrazione, il nesso causale e il danno. La riedizione del potere discrezionale non interrompe di per sé il nesso causale rispetto all’illegittimità già accertata.

Il Fatto

La ricorrente, professoressa associata presso l’Università di Firenze, aveva partecipato alla selezione per un posto di professore ordinario nel settore concorsuale 14/C1, risultando seconda. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 10985/2022 del 15 dicembre 2022, aveva annullato la valutazione della Commissione, ritenendola lacunosa e immotivata, e aveva disposto la rinnovazione della procedura.

All’esito della riedizione la ricorrente risultava vincitrice con un margine di 8 punti. La nomina veniva disposta con decorrenza dal 1° marzo 2023. La ricorrente impugnava allora gli atti nella parte in cui non retrodatavano gli effetti giuridici ed economici della nomina al 1° settembre 2021, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno per la ritardata presa di servizio, il danno da perdita di chance e il danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la domanda di ricostruzione della carriera. La pronuncia del Consiglio di Stato non aveva attribuito il bene della vita, limitandosi ad accertare i vizi del giudizio della Commissione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 12 settembre 1991, il Collegio afferma che la retrodatazione degli effetti economici è concepibile solo in presenza di un rapporto già in atto e arbitrariamente interrotto, non nel caso di mancata assunzione, dove la prestazione lavorativa non è mai stata resa.

La ricorrente, nel periodo considerato, aveva svolto l’attività di professore associato ed era stata regolarmente retribuita: circostanza che preclude ogni retrodatazione. Il Tribunale richiama anche Cons. Stato, Sez. VII, n. 9974 del 2023, secondo cui le differenze retributive possono essere chieste solo a titolo risarcitorio.

La domanda risarcitoria è invece accolta. Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della responsabilità extracontrattuale. Sul piano causale, la rinnovazione ha confermato che, se l’Università avesse correttamente operato, la ricorrente sarebbe stata nominata sin dal 1° settembre 2021. La riedizione del potere discrezionale costituisce il rimedio agli accertati profili di eccesso di potere e non interrompe il nesso causale. Quanto alla colpa, l’illegittimità del provvedimento vale come indice presuntivo, spettando all’Amministrazione provare l’errore scusabile.

Il danno è quantificato nelle differenze stipendiali, pari a euro 15.638,79, importo comprensivo dei contributi a carico della dipendente. Restano escluse le differenze contributive a carico dell’Ateneo, correlabili alla sola ricostruzione di carriera. Il Tribunale esclude inoltre il cumulo tra rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, esteso ai crediti risarcitori.

Respinte le ulteriori voci: il danno da perdita di chance non è dimostrato, mancando la prova del nesso causale con gli incarichi non ottenuti; il danno all’immagine è solo genericamente allegato e privo di supporto probatorio. Le spese sono compensate per l’accoglimento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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