Revisione prezzi e coefficienti di riduzione nel prezzario aggiornato (Cons. Stato n. 8088 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella revisione dei prezzi degli appalti pubblici di lavori disciplinata dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022, il richiamo al prezzario aggiornato comprende l’insieme dei suoi allegati, compresa la nota informativa che impone di adeguare i prezzi alle condizioni del singolo appalto mediante coefficienti correttivi. I coefficienti di riduzione applicati in sede di progettazione del computo metrico estimativo non sono rideterminabili dal direttore dei lavori in occasione della contabilità dei SAL successivi all’aggiornamento del prezzario. L’applicazione di quei correttivi sul nuovo prezzario costituisce atto dovuto, non discrezionale. L’aggiudicatario che abbia stipulato il contratto contenente le riduzioni ha prestato acquiescenza e non può contestarle in sede esecutiva. Grava sull’impresa, e non sulla direzione lavori, l’onere di allegare e provare il venir meno delle condizioni oggettive che avevano giustificato le riduzioni.
Il Fatto
La società appaltatrice, in proprio e come capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, aveva ottenuto l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio pediatrico di una azienda ospedaliero-universitaria, con contratto stipulato nel marzo 2022. Il computo metrico estimativo era stato redatto applicando ai prezzi del prezzario regionale del 2018 un coefficiente di riduzione di circa il 25 per cento, in ragione dell’entità e delle dimensioni dell’opera.
Dopo l’aggiornamento del prezzario regionale nel 2022, il direttore dei lavori aveva redatto il primo stato di avanzamento applicando le stesse riduzioni ai nuovi prezzi. La stazione appaltante aveva chiesto un parere facoltativo al collegio consultivo tecnico e lo aveva condiviso. L’appaltatrice ha impugnato la nota e il parere davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso. Propone appello deducendo l’erronea applicazione dell’art. 26, il difetto di motivazione e istruttoria e l’eccesso di potere giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016, che affida alle Regioni l’aggiornamento annuale dei prezzari, e dalla normativa emergenziale del 2022, volta a correggere al rialzo i costi dei materiali. L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 impone di adottare lo stato di avanzamento applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali.
Il punto centrale riguarda due profili: la correttezza dei coefficienti introdotti in progettazione e il potere del direttore dei lavori di applicarli in contabilità. La Sezione rileva che la riduzione era stata prevista in una nota dei progettisti dell’agosto 2019, quindi anteriore alla stipula del contratto e al giudizio, con indicazione delle ragioni oggettive. L’appaltatrice non l’aveva contestata e aveva sottoscritto il contratto che la recepiva: da ciò deriva acquiescenza, che rende la scelta non più contestabile.
Quanto alla fase esecutiva, il direttore dei lavori non poteva rideterminare i coefficienti, ma doveva redigere la contabilità applicando ai nuovi importi la riduzione già stabilita in progettazione. La norma richiama il prezzario e non i singoli prezzi: il prezzario è documento composito, che include la nota informativa con i coefficienti correttivi legati alle condizioni del singolo contesto. Applicare automaticamente il prezzario aggiornato senza correttivi avrebbe alterato il rapporto sinallagmatico originario.
L’onere di dimostrare il venir meno delle condizioni che giustificavano la riduzione grava sull’impresa, non sulla direzione lavori. Le varianti legate al ritrovamento di amianto e le ulteriori lavorazioni, osserva il Collegio, non incidono sulla ratio del decreto-legge, che mira a tenere indenni le imprese dagli aumenti dei prezzi, non a consentire un riequilibrio del sinallagma per vicende diverse. Le censure su salario minimo e varianti sono inammissibili perché nuove in appello.
Il terzo motivo è infondato: il TAR non si è sostituito all’amministrazione, avendo condiviso le conclusioni del collegio consultivo con argomentazioni non censurabili. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.