Ottemperanza al giudicato e carta del docente (TAR Toscana n. 1546 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inesecuzione del giudicato formatosi su una condanna pecuniaria dell’amministrazione, ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. La penalità si aggiunge agli interessi già liquidati con il provvedimento posto in esecuzione e può essere commisurata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno ottenuto dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il loro diritto a percepire la carta del docente, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di euro 500,00 annui per determinati anni scolastici. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi mediante carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, è rimasta ineseguita tranne che per il capo sulle spese. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di adempimento e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero e gli uffici intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la notifica della sentenza al Ministero e agli uffici che avevano resistito nel giudizio a quo, il passaggio in giudicato attestato dalla certificazione di cancelleria e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La notifica del ricorso per ottemperanza è successiva a tale termine.
L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ordina pertanto l’esecuzione del giudicato, con accredito degli importi tramite carta del docente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre accessori nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con facoltà di provvedere nei sessanta giorni successivi.
Il TAR accoglie anche la domanda di penalità di mora. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Collegio ritiene lo strumento compatibile con il giudicato di condanna pecuniaria e concorrente con la nomina del commissario. La misura è fissata negli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, somma che si aggiunge agli interessi già liquidati nel giudizio a quo.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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