Revisione prezzi nella lex specialis e decorrenza dall’aggiornamento delle tabelle ministeriali (TAR Emilia-Romagna n. 605 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, la revisione dei prezzi non costituisce rimedio legale: l’art. 106, comma 1, lett. a) la ammette solo se prevista nei documenti di gara iniziali con clausole chiare, precise e inequivocabili. L’art. 23, comma 16 non detta criteri di revisione in corso di esecuzione, limitandosi a individuare i costi della manodopera da considerare in fase di programmazione e indizione. La revisione integra un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma e non può rideterminare il prezzo originario. Ove la lex specialis ancori il costo della manodopera alle tabelle ministeriali, la decorrenza dell’adeguamento coincide con la pubblicazione del decreto ministeriale e non con il perfezionamento del CCNL, evenienza prevedibile dall’operatore diligente.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di più lotti di una procedura indetta da una centrale di committenza regionale per servizi di pulizia e sanificazione, ha impugnato la determina con cui l’Agenzia ha riconosciuto l’adeguamento delle tariffe orarie del costo della manodopera con decorrenza dalla pubblicazione delle tabelle ministeriali, anziché dal rinnovo del CCNL intervenuto oltre un anno prima.
La società ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione per il periodo intercorrente tra il rinnovo contrattuale e la pubblicazione delle tabelle, oltre interessi, deducendo la contraddittorietà dell’operato dell’Agenzia rispetto a un successivo provvedimento di segno opposto adottato per l’annualità seguente. La centrale di committenza ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per omessa notifica alle amministrazioni contraenti e il difetto di interesse, controdeducendo nel merito sull’invarianza dei prezzi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito. Sulla giurisdizione richiama le Sezioni Unite n. 2160 del 2019 e n. 2934 del 2025: l’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. copre anche il quantum e prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Nel caso concreto la contestazione investe l’an della pretesa, esclusa in radice dall’Agenzia. Quanto alla legittimazione passiva, la centrale di committenza è l’unica responsabile della procedura e destinataria della notifica ex art. 41, comma 2, c.p.a.; le amministrazioni contraenti sono mere beneficiarie.
Sul merito il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 106, comma 1, lett. a) consente modifiche contrattuali solo se previste in clausole chiare, precise e inequivocabili e senza alterare la natura generale del contratto; per i contratti dei soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni dell’art. 1, comma 511, legge n. 208/2015. La norma è derogatoria del principio della gara e non tollera interpretazione analogica, come conferma il comma 6. L’art. 23, comma 16 è estraneo alla materia, operando sul piano della programmazione.
Il Collegio ritiene che l’art. 15 della Convenzione, nel prevedere la mera facoltà di revisione dopo i primi dodici mesi e nel parametrare l’adeguamento agli indici ISTAT, non fondi un diritto incondizionato del fornitore. È invece l’art. 17, lett. c), punto 4, del Disciplinare — non impugnato — ad ancorare il costo della manodopera alla tariffa ufficiale in vigore al momento dell’emissione dell’ordinativo e alle tabelle di più recente pubblicazione. Da qui la decorrenza fissata dall’Agenzia.
Il rinnovo del CCNL non integra circostanza eccezionale e imprevedibile: la risalenza delle tabelle previgenti era nota alla ricorrente già in sede di offerta, che su quella formula revisionale ha calibrato il proprio ribasso. Irrilevante, infine, il richiamo al provvedimento adottato per l’annualità successiva, relativo a distinto sub-procedimento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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