Festività retribuite, lavoro supplementare e offerta sostenibile nel calcolo del costo (Cons. Stato n. 4890 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo del costo della manodopera finalizzato alla verifica di anomalia dell’offerta, il costo medio orario effettivo si determina dividendo la retribuzione lorda annua per le ore effettive di lavoro, e le ore delle festività retribuite non possono essere aggiunte al divisore in quanto ore non effettive. La mancata prestazione del servizio nei giorni festivi incide sul numero totale delle ore di esecuzione, e quindi sui costi assoluti, ma non sul costo medio. Il ricorso al lavoro supplementare è modalità legittima di organizzazione del lavoro, purché contenuto in una percentuale limitata; il suo utilizzo massivo, tale da snaturare la funzione dell’istituto e da compromettere l’assorbimento del personale, integra un indice di incongruità dell’offerta. La valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante sulla sostenibilità e sulla resilienza dell’offerta, anche in presenza di un accordo quadro, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità.

Il Fatto

La Regione Lazio indiceva una procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro relative ai servizi di pulizia e sanificazione delle proprie sedi. Nel lotto riguardante Roma Capitale risultava prima classificata una società consortile, la cui offerta veniva sottoposta a verifica di anomalia e poi esclusa.

L’esclusione si fondava sullo scomputo del costo delle 96 ore annue di festività, sull’utilizzo ritenuto eccessivo del lavoro supplementare in contrasto con la clausola sociale e sulla scarsa resilienza dell’offerta rispetto alle variazioni delle superfici da pulire. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della consortile e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale della seconda classificata. La consortile proponeva appello, resistito dalla Regione e dalla controinteressata, che a sua volta interponeva appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo al calcolo del costo medio orario effettivo, richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato n. 1040 del 2025, n. 9122 del 2023, n. 1497 del 2024). Il calcolo si articola in due operazioni: la stima del costo medio, data dal rapporto tra retribuzione lorda annua e ore effettive, e la moltiplicazione di tale valore per le ore complessivamente offerte.

Le doglianze dell’appellante si appuntano sulla prima grandezza, che discende da dati oggettivi e non è incisa dalla collocazione temporale delle prestazioni. La Corte osserva che la mancata erogazione del servizio nei giorni festivi incide solo sul numero delle ore totali e sui costi assoluti, giammai sul costo medio. L’art. 17 del disciplinare fissa il monte ore in 250 giorni annui per quattro anni, e ciò conferma che lo scomputo opera sul piano quantitativo della prestazione.

Quanto ai costi di sostituzione, il Collegio ribadisce che essi corrispondono solo virtualmente e pro quota alla differenza tra costo medio effettivo e teorico. L’addizione secca delle ore di festività al denominatore è perciò erronea, e la carenza motivazionale del provvedimento non sussiste, essendo richiamati i verbali di gara che esplicitano il sostrato della determinazione.

Il secondo motivo riguarda il lavoro supplementare. La Corte richiama la giurisprudenza (Cons. Stato n. 9784 del 2024, n. 9854 del 2023, n. 2900 del 2020) secondo cui l’istituto è compatibile con le esigenze aziendali entro una percentuale limitata. Dalle tabelle emergono picchi fortemente sbilanciati per alcune attività, e tale dato rende non manifestamente irragionevole la valutazione di incongruità, anche alla luce dell’obbligo di assorbimento del personale. Irrilevante è che parte del lavoro supplementare sia destinata a prestazioni a chiamata.

Il terzo motivo investe la presunta contraddittorietà tra la definizione delle aree e la valutazione di insostenibilità. La Corte rileva che la resa particolarmente elevata dell’Area 1 rende l’utile esposto dipendente da tale area, così che l’offerta risulta sovraesposta rispetto a essa e poco resiliente. Si tratta di apprezzamento tecnico-discrezionale non sindacabile. L’appello principale è respinto, con assorbente reiezione della domanda risarcitoria; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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