Tariffe idriche regionali impugnate dal Comune senza evocare la Regione: ricorso inammissibile (TAR Calabria n. 146 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che contesti le tariffe del servizio idrico integrato applicate dal gestore concessionario deve impugnare nel termine decadenziale di sessanta giorni gli atti regionali di approvazione tariffaria, che sono immediatamente lesivi e non necessitano di attuazione da parte del gestore. I provvedimenti amministrativi a contenuto non normativo, diversamente dai regolamenti, non sono disapplicabili dal giudice amministrativo. La mancata evocazione in giudizio della Regione, autrice dell’atto impugnato, integra autonoma ragione di inammissibilità per violazione del contraddittorio. Non sussiste difetto assoluto di attribuzione quando il potere esercitato trovi base normativa in disposizioni di legge attributive della competenza regionale.

Il Fatto

Il Comune ricorrente agisce, con ricorso in riassunzione depositato il 04.11.2019 a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, per la disapplicazione, la nullità o l’annullamento del decreto dirigenziale regionale n. 567/2015, con cui sono state approvate le tariffe del servizio idrico per le annualità 2012-2015 e i conguagli 2010-2011 del gestore.

Secondo la prospettazione comunale, la società concessionaria avrebbe determinato unilateralmente il prezzo dell’acqua, in assenza di alternative di mercato per gli enti locali, e la Regione avrebbe approvato adeguamenti tariffari riconducibili alla competenza dell’ARERA. Il gestore eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione, il difetto di legittimazione passiva e la mancata notificazione alla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale condivide anzitutto la declinatoria del giudice ordinario. La controversia non attiene al quantum debeatur, ma all’an debeatur: si contesta il regime applicabile al canone e la legittimità dell’esercizio del potere impositivo. Rientra pertanto nella giurisdizione amministrativa la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto concessorio, secondo l’insegnamento richiamato di Cons. Stato, sez. III, n. 2335 del 2016 e Cass. S.U. n. 14428 del 2017.

Nel merito, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità. Dagli atti risulta che le tariffe applicate al Comune sono state determinate dapprima con la DGR n. 335/2012 e poi con il decreto dirigenziale n. 567/2015, pubblicato sul BURC. Tali atti erano immediatamente lesivi e andavano impugnati nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come affermato in senso conforme da TAR Reggio Calabria n. 627/2019 e TAR Catanzaro n. 1969/2020.

Non ricorrono i presupposti della disapplicazione. La giurisprudenza consolidata esclude, diversamente che per i regolamenti, la disapplicabilità dei provvedimenti a contenuto non normativo (Cons. Stato, sez. IV, n. 4244 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 5228 del 2015). Neppure è configurabile il difetto assoluto di attribuzione, ravvisabile solo in caso di incompetenza assoluta o carenza di potere in astratto: il potere regionale trova base negli artt. 90, co. 2, lett. c), d.P.R. n. 616/77 e 117 d.lgs. n. 267/00.

Il Collegio valorizza infine la condotta processuale del Comune, che non ha evocato in giudizio la Regione, impedendole l’esercizio del diritto di difesa in contraddittorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a., con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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