Avviso orale: natura monitoria, pericolosità sociale e irrilevanza delle garanzie partecipative (Cons. Stato n. 2277 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale è atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale, sicché il Questore può emanarlo senza la comunicazione di avvio del procedimento. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti mere supposizioni fondate su circostanze di fatto che rendano ragionevolmente ascrivibile il destinatario a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La locuzione “può” della norma attribuisce all’Autorità amministrativa un ampio potere discrezionale, sindacabile solo per abnormità dell’iter logico o incongruenza della motivazione. L’omessa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 non determina l’annullamento quando, per la natura vincolata del contenuto, questo non avrebbe potuto essere diverso, salvo che l’interessato alleghi un principio di prova contrario.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Roma, su proposta della Legione Carabinieri Lazio, ha notificato al ricorrente un avviso orale. Il provvedimento si fondava su indagini, nel biennio precedente, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti e lesioni personali, oltre che su precedenti di polizia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rapina impropria.

L’interessato ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 3928 del 14 febbraio 2025, valorizzando la pluralità dei comportamenti violenti e correlati al possesso di stupefacenti. L’appellante ha proposto gravame, lamentando il mancato accoglimento del motivo sulle garanzie partecipative e la violazione delle norme sulle misure di prevenzione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui l’avviso orale è atto meramente monitorio, per il quale la legge non prevede espressamente una fase di partecipazione procedimentale. Il Questore, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, può valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario con la comunicazione di avvio.

La Corte precisa che, ai fini dell’applicabilità della misura, è sufficiente che l’Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a seguire comportamenti antigiuridici. È pertanto legittimo procedere all’avviso anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, ascrivibile alle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.

Il Collegio aggiunge che il Questore ha richiamato l’art. 21-octies della l. n. 241/1990: il mancato rispetto delle garanzie partecipative è di per sé inidoneo a giustificare l’annullamento nei casi in cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’appellante si è limitato a contestare l’omessa comunicazione, senza offrire un principio di prova che l’esito sarebbe stato differente ove fosse stato messo in condizione di allegare le circostanze sulla propria condizione personale. La censura è quindi respinta.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ribadisce che l’avviso orale, volto a prevenire i reati e non a reprimerli, non si basa su elementi di sicura colpevolezza, ma sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto costituisca un pericolo per la sicurezza pubblica. Il sindacato di legittimità è circoscritto ai profili di abnormità dell’iter logico o di incongruenza della motivazione, che nella specie non ricorrono. Sul punto richiama Consiglio di Stato, sez. III, 9 maggio 2016, n. 1859.

La condizione di pericolosità non risulta superata né alla luce dei fatti antecedenti né di quelli successivi. Il provvedimento si fonda sulla valutazione della perdurante pericolosità sociale espressa dalla condotta di vita, in ragione dei precedenti di polizia, ritenuti indicativi della volontà di sfuggire a qualsiasi provvedimento dell’autorità, con agevolazione nella eventuale commissione di reati. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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