Revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato n. 4655 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, quando il meccanismo revisionale è disciplinato ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.. Il giudice adito non è tenuto a verificare in concreto se l’amministrazione abbia esercitato poteri autoritativi, né se la situazione azionata sia diritto soggettivo o interesse legittimo. Tale verifica introdurrebbe un limite ulteriore rispetto alle “particolari materie” dell’art. 103 cost. e contrasterebbe con i principi di effettività della tutela e di concentrazione delle tutele. La giurisdizione esclusiva copre tanto l’an quanto il quantum della pretesa revisionale.
Il Fatto
La società appaltatrice agiva in primo grado per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato nell’ambito di una convenzione stipulata con la centrale di committenza per servizi di pulizia destinati agli istituti scolastici. Il corrispettivo era soggetto a revisione ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, secondo le modalità fissate dal capitolato tecnico.
Il TAR Toscana declinava la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, fondata su una clausola che individuava in modo puntuale tempi e criteri del compenso revisionale. La società proponeva appello, sostenendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 103 cost., che consente al giudice amministrativo di conoscere anche di diritti soggettivi solo “in particolari materie indicate dalla legge”. L’individuazione legislativa non può avvenire per blocchi di materie, ma per materie puntualmente determinate. Quando il caso concreto ricade in una di esse, il riconoscimento della giurisdizione esclusiva ne costituisce corollario automatico.
Secondo il Consiglio di Stato, l’opposta soluzione — subordinare la giurisdizione alla verifica della natura autoritativa delle funzioni esercitate — introdurrebbe un vincolo ulteriore rispetto al paradigma costituzionale e renderebbe incerto il primo dei presupposti processuali. Essa contrasterebbe inoltre con il principio di concentrazione delle tutele, richiamato dalle Sezioni unite n. 4636 del 2007, e con gli artt. 24 e 111 cost.
La Corte distingue la portata della Corte cost. n. 204 del 2004. Quel vaglio concerne i limiti posti al legislatore ordinario nel ridisegnare le materie di giurisdizione esclusiva. Solo indirettamente i relativi principi si rivolgono al giudice, ai fini della delibazione di incostituzionalità della norma, non dell’interpretazione della “particolare materia”. Nel caso in esame, peraltro, la delimitazione normativa è precisa e non richiede criteri integrativi.
Accertato che il meccanismo revisionale previsto dalla convenzione riproduce quello dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la controversia ricade nella materia dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.. La Corte richiama l’indirizzo proprio del Consiglio di Stato (Sez. V n. 5446 del 2019, Sez. V n. 489 del 2025) e quello delle Sezioni unite n. 2160 del 2019, che riconosce alla giurisdizione esclusiva portata ampia, comprensiva dell’an e del quantum. L’appello è quindi accolto; la sentenza è annullata con rinvio ex art. 105 c.p.a. al TAR Toscana, con spese dei due gradi compensate.
Nota della Redazione
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