Classificazione acustica e discrezionalità comunale tra destinazioni urbanistiche e uso effettivo (Cons. Stato n. 4656 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione acustica del territorio comunale è espressione di una funzione latamente pianificatoria affidata ex lege al Comune, cui spetta un’ampia discrezionalità amministrativa. Nell’adottare il piano di classificazione acustica il Comune deve tenere conto sia delle destinazioni d’uso previste dal P.R.G. vigente, sia dell’effettivo utilizzo del territorio e delle attività antropiche ivi svolte, senza poter ignorare lo stato dei luoghi esistente. Le scelte dell’Amministrazione non si sovrappongono meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono coordinarsi con il disegno urbanistico e con le preesistenti destinazioni d’uso. Il sindacato del giudice amministrativo è ristretto e limitato a un riscontro esterno di logicità, irrazionalità o travisamento dei presupposti.

Il Fatto

Una società impugna davanti al TAR Umbria la delibera consiliare di approvazione della variante generale al P.R.G. – Parte operativa e la delibera di approvazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale. La ricorrente contesta l’inserimento del comparto produttivo in classe V anziché in classe VI, sostenendo che l’area sarebbe esclusivamente industriale e che la presenza di un’abitazione vicina non giustificherebbe la classificazione attribuita.

Il TAR dichiara il ricorso in parte inammissibile, quanto alla variante al P.R.G., e lo rigetta nel resto. La società propone appello articolando cinque motivi, tra cui la pretesa continuità tra previgente e nuovo assetto urbanistico, la rilevanza della classificazione urbanistica dell’edificio del controinteressato e la lamentata limitazione della discrezionalità comunale ad opera del regolamento regionale. Il Comune e il controinteressato resistono eccependo inammissibilità e infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 4 della legge n. 447/1995, che demanda alle Regioni i criteri di classificazione, dal D.P.C.M. 14.11.1997, che individua le sei classi acustiche e i valori limite, e dalla disciplina regionale umbra contenuta nell’art. 188 della L.R. n. 1/2015 e negli artt. 114, 116 e 117 del regolamento regionale n. 2/2015. Da tali fonti ricava il principio secondo cui la classificazione deve considerare tanto le destinazioni del P.R.G. quanto l’effettivo utilizzo del territorio.

La Corte sottolinea come la finalità della pianificazione acustica sia individuare i livelli massimi di rumorosità e disciplinare l’esistente e il nuovo, tutelando la salute soprattutto negli ambiti dove convivono stabilimenti, esercizi e abitazioni. Su questa base ritiene non pertinenti le censure sulla pretesa continuità tra la previgente zonizzazione D e la nuova destinazione: la riconduzione dell’area alla destinazione mista Ta2 è coerente con l’inserimento in classe V, corrispondente ad aree con limitata presenza di abitazioni.

Quanto al secondo motivo, la Corte reputa decisivo l’uso abitativo risalente nel tempo dell’edificio vicino, già comprensivo di una falegnameria poi trasferita: la concreta esistenza dell’abitazione conferma la natura mista dell’insediamento, prevalente industriale ma non integralmente produttiva, e giustifica la classe V ai sensi dell’art. 117 del regolamento regionale n. 2/2015.

Sul versante della discrezionalità, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 135 del 2018; n. 9301 del 2009; n. 8443 del 2019) per affermare che l’onere della classificazione spetta al Comune nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, con sindacato limitato ai canoni di logicità e all’assenza di gravi irrazionalità o travisamento. Le previsioni regionali non comprimono dunque la valutazione dell’Amministrazione, che resta tenuta a coordinare piano acustico e pianificazione urbanistica.

Infine, il motivo sulla declaratoria di parziale inammissibilità è respinto: il TAR aveva fondato la decisione non sulla carenza di interesse, ma sull’assenza di specifiche censure avverso la variante urbanistica. L’appello è integralmente respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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