Revisione prezzi tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nelle clausole vincolanti (TAR Toscana n. 1569 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revisione prezzi di un appalto pubblico di servizi è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., quando la clausola contrattuale attribuisce alla stazione appaltante un potere di valutazione discrezionale sull’an e sul quantum del compenso revisionale. Ove invece la clausola fissi in modo vincolante tempi e criteri di determinazione del corrispettivo, ancorandolo a parametri certi e obiettivi, la pretesa dell’appaltatore si risolve in una domanda di adempimento contrattuale e la cognizione spetta al giudice ordinario. In tale ipotesi il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia per istituti scolastici, in forza di una convenzione Consip e del successivo ordinativo di fornitura, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi a decorrere dal settembre 2018, oltre agli interessi moratori. La società ha impugnato anche la nota con cui l’istituto scolastico contraente ha negato la revisione richiesta.

L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la decadenza della società dal diritto per mancata presentazione di tempestive richieste nel corso del rapporto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Tale ambito, sulla scorta di Cons. Stato n. 2157 del 2022, ha assunto portata ampia e generale, comprendendo sia le contestazioni sulla spettanza del riconoscimento sia quelle sull’importo.

Il Collegio individua però un limite a siffatta giurisdizione esclusiva: quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto, quanto ad an e quantum del corrispettivo, la pretesa dell’appaltatore è di mera adempimento contrattuale e ricade nella giurisdizione ordinaria, come affermato da Cass. civ. Sez. Un. n. 18374 del 2023 e da Cons. Stato n. 7291 del 2023. Il Tribunale richiama in proposito anche l’insegnamento della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e della Corte costituzionale n. 191 del 2006, secondo cui la giurisdizione esclusiva si giustifica solo in presenza dell’esercizio di un potere autoritativo o dell’uso di strumenti negoziali in sostituzione del potere.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la clausola invocata stabilisce sia le tempistiche dell’aggiornamento sia i criteri di determinazione dell’importo, ancorandolo alla variazione dell’indice ISTAT FOI rilevata nell’anno precedente. Anche il rinvio ai dati dei costi standardizzati riguarda parametri obiettivi e predeterminati. Ne consegue che la discrezionalità dell’amministrazione si è esaurita, assorbita da vincolanti parametri contrattuali, e che la domanda concerne una prestazione già definita in ordine all’an e al quantum debeatur, inclusa la verifica della decadenza prospettata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario. Restano salvi gli effetti del ricorso ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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