Inammissibile il ricorso collettivo contro la delibera di ottemperanza alle prescrizioni VIA (TAR Toscana n. 1568 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso con cui si impugni una delibera di ottemperanza alle prescrizioni ambientali senza contestare alcun vizio proprio dell’atto, deducendo esclusivamente l’invalidità derivata da un diverso provvedimento non tempestivamente impugnato. La legittimazione e l’interesse ad agire non sussistono quando l’atto impugnato riguarda un’opera che non incide sulla sfera del ricorrente, essendo tale prova a suo carico. È parimenti inammissibile il ricorso collettivo carente dell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti rispetto alla domanda proposta.

Il Fatto

I ricorrenti, residenti o dimoranti in prossimità del percorso di una tratta tramviaria, hanno impugnato in via straordinaria la deliberazione della Giunta comunale con cui era stata attestata l’ottemperanza alle prescrizioni di una precedente delibera, relative alla fase progettuale di una linea tramviaria cittadina. A seguito di opposizione della società controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso è stato trasposto davanti al TAR.

I ricorrenti fondavano le censure sull’illegittimità derivata dalla supposta invalidità di altra delibera della medesima Giunta, lamentando l’omessa indicazione della norma attributiva della competenza, l’omessa verifica di assoggettabilità a VIA e la violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 753/1980. Il Comune e la società hanno eccepito l’inammissibilità sotto plurimi profili.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato inutilizzabile la memoria e il documento depositati dai ricorrenti in prossimità dell’udienza, perché oltre i termini dell’art. 73, co. 1, cod. proc. amm.

Nel merito delle eccezioni, il Collegio rileva che la delibera impugnata si limita ad attestare l’ottemperanza alle prescrizioni dettate in sede ambientale. I ricorrenti non ne censurano alcun vizio proprio, ma ne deducono l’invalidità per derivazione da una diversa delibera, che non risulta impugnata nei termini né oggetto di domanda di annullamento.

La Corte esclude, inoltre, il rapporto presupposto-assunto: la delibera richiamata dai ricorrenti non dispone alcuna esclusione da verifica di assoggettabilità a VIA e concerne una tratta differente da quella cui si riferisce l’atto impugnato. Parimenti non tempestivamente impugnate risultano le delibere che avevano disposto le esclusioni dalla verifica ambientale.

Sul piano della legittimazione a ricorrere, i ricorrenti dichiarano un interesse collegato a una tratta diversa da quella regolata dall’atto impugnato; difetta pertanto la titolarità del rapporto controverso e il concreto vantaggio dall’eventuale annullamento, secondo i principi richiamati dalla Adunanza plenaria n. 22 del 2021 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 508 del 2019.

Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia TAR Toscana, sez. I, n. 604 del 2021, confermata da Cons. Stato, sez. IV, n. 6751 del 2024: la vicinitas va estesa in campo ambientale, ma non fino a riconoscere la legittimazione a qualsiasi cittadino per la sola attinenza dell’opera al tema della circolazione stradale, senza verifica concreta delle modificazioni del traffico sulla sfera personale.

Infine, è condivisa l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo: le residenze dei ricorrenti sono dislocate in zone differenti, talune estranee a entrambe le opere, con conseguente difetto dell’identità di posizioni sostanziali e processuali richiesta dalla deroga all’azione individuale, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 8138 del 2023. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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