Revisione prezzi come interesse legittimo e decorrenza dalla richiesta (TAR Toscana n. 479 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione continuata costituisce un interesse legittimo pretensivo dell’operatore economico e non un diritto soggettivo, il cui riconoscimento passa attraverso l’esercizio di un potere amministrativo esitante in un provvedimento impugnabile. L’art. 115 del d. lgs. n. 163/2006, pur imperativo quanto all’obbligo di inserire la clausola revisionale, non attribuisce alla controparte un diritto alla revisione incondizionata. La clausola contrattuale che fa decorrere il compenso revisionale dal mese successivo alla richiesta non è nulla né impone un onere sproporzionato, essendo coerente con l’istruttoria procedimentale e con le esigenze di bilancio dell’amministrazione. In sede di giurisdizione esclusiva, la domanda di mero accertamento è inammissibile in via residuale, ma le doglianze possono essere riqualificate come motivi di impugnazione del diniego.

Il Fatto

La società ricorrente aveva concluso nel 2009 con l’ente committente un contratto per il servizio di elisoccorso regionale, di durata novennale, prorogato nelle more della nuova gara. L’art. 6 del contratto e l’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto prevedevano prezzi fissi per i primi dodici mesi e la revisione annuale su richiesta, con decorrenza dal mese successivo all’istanza.

La società chiese la revisione per le annualità 2016 e 2017, quantificando il dovuto in oltre 184.000 euro oltre IVA e interessi moratori. L’ente riconobbe il compenso revisionale per altre annualità, escludendo espressamente il periodo 2016-2017. Avverso la nota di diniego e la successiva determinazione dirigenziale la società propose ricorso, domandando l’accertamento del diritto alla revisione, l’annullamento degli atti e la condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva delle aziende sanitarie, che partecipano al procedimento quali enti pagatori e hanno quindi legittimazione a resistere alla domanda di condanna.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la natura della pretesa. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ribadito che la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi opera come limite interno: le posizioni sono azionabili dinanzi al medesimo giudice, ma con le forme di tutela proprie di ciascuna.

Poiché oggetto del giudizio è l’an della pretesa, cioè la spettanza del compenso per gli anni 2016 e 2017, la posizione azionata è di interesse legittimo. La domanda di accertamento è pertanto inammissibile, perché esperibile solo in via residuale quando le azioni tipizzate non soddisfino il bisogno di tutela, e comunque al fine di evitare l’elusione del termine decadenziale. Le doglianze sono state però riqualificate come motivi di impugnazione del diniego.

Respinte le eccezioni di tardività, il Collegio ha escluso che le note del 2018 e del 2019 fossero atti definitivi: avevano tenore endoprocedimentale e avevano aperto un’istruttoria esitata solo con il provvedimento impugnato. Nel merito, l’art. 115 del d. lgs. n. 163/2006 impone l’inserimento della clausola revisionale, ma è norma attributiva di un potere amministrativo e non fonte di un diritto soggettivo; la sua ratio tutela l’interesse pubblico a prestazioni adeguate e solo in via mediata quello dell’impresa. La clausola sulla decorrenza dalla richiesta non è quindi nulla né sproporzionata, trovando giustificazione nelle esigenze di bilancio. Infine, è stata esclusa la dedotta contraddittorietà del provvedimento, coerente nell’applicare gli aumenti ISTAT con la decorrenza contrattuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese verso l’ente e compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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