Acquisizione gratuita al patrimonio comunale e colpa del proprietario non possessore (TAR Toscana n. 480 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva e non meramente ripristinatoria, con la conseguenza che ne costituisce presupposto l’imputabilità dell’illecito omissivo in capo al destinatario dell’ingiunzione. Il proprietario che non abbia la disponibilità materiale e giuridica del bene è esente da colpa quando provi di avere esperito tutte le iniziative, stragiudiziali e giudiziali, astrattamente idonee a conseguire il rientro nel possesso del fondo, onde dare esecuzione all’ordine di ripristino. L’accertamento della colpa va condotto secondo un parametro di esigibilità del comportamento conforme, raffrontando le iniziative concretamente assunte e la loro attitudine allo scopo. In difetto di tale imputabilità, il provvedimento di acquisizione è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la dichiarazione con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, delle aree di sedime e delle pertinenze, per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione notificatale in qualità di proprietaria di un complesso immobiliare.
La ricorrente deduceva di essere proprietaria incolpevole: non deteneva il bene dal 2015, avendolo concesso in locazione a una promissaria acquirente che aveva realizzato gli abusi, e aveva attivato una serie di iniziative per recuperarne la disponibilità, fino all’azione di sfratto per morosità e alla convalida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, che collega all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione nel termine di novanta giorni l’acquisizione di diritto dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale. Su tale base normativa si innesta la distinzione, operata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023, tra la natura riparatoria dell’ordine di demolizione, che prescinde dallo stato soggettivo del titolare, e la natura afflittiva dell’acquisizione, che postula invece l’imputabilità dell’illecito omissivo.
La Corte richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 1991, che qualifica l’acquisizione come sanzione autonoma non applicabile al proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all’ordine, e la giurisprudenza amministrativa che esclude l’effetto acquisitivo quando l’esperimento dei mezzi idonei al rientro nella disponibilità del bene, ancorché non coronato da successo, esonera il proprietario dalla imputabilità dell’inottemperanza.
Il passaggio centrale riguarda la nozione di colpa, letta in termini di esigibilità del comportamento conforme. Quando il proprietario non è nel possesso del bene, egli va esente da colpa se dimostra di avere posto in essere tutte le iniziative utili a riacquisirne il possesso e a dare esecuzione alla demolizione. La valutazione è quindi prognostica e di idoneità in astratto delle iniziative, non di risultato.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la ricorrente non deteneva il bene dal 2015 e che, dopo l’ingiunzione, aveva attivato iniziative stragiudiziali e giudiziali, culminate nell’azione di sfratto per morosità e nella convalida posta in esecuzione. Tali condotte, secondo un parametro di normalità, costituiscono gli unici comportamenti esigibili a carico del proprietario non possessore, così da escludere il profilo di colpa necessario a sostenere la legittimità dell’acquisizione.
Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento delle ulteriori censure, e il gravame è accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza del Comune.
Nota della Redazione
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