Agricampeggio in zona vincolata: opere unitarie e permesso di costruire (TAR Puglia n. 426 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta dei camper, con manufatti e impianti destinati a ospitare e garantire servizi, costituisce intervento di trasformazione urbanistica assoggettato al preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001. La stagionalità e l’amovibilità dei manufatti non escludono la destinazione degli stessi al soddisfacimento di esigenze permanenti e non elidono l’aumento del carico urbanistico, che giustifica la sottoposizione al titolo edilizio. Una SCIA rilasciata per interventi di diversa tipologia non è idonea ad autorizzare opere che richiedono un titolo superiore, né l’uso di un titolo inadeguato elide la natura illecita dell’intervento. Il potere inibitorio e repressivo dell’amministrazione resta fermo ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, anche in presenza di istituti di liberalizzazione, e non è soggetto a termini di decadenza. Le opere abusive caratterizzate da unitarietà funzionale non possono essere valutate parcellizzandole in singoli manufatti astrattamente assentibili.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il Responsabile del Servizio SUAP del Comune aveva vietato la prosecuzione dell’attività di agricampeggio avviata mediante SCIA su un terreno in località costiera, contestando l’assenza del titolo edilizio per i manufatti installati. Con un primo atto di motivi aggiunti ha gravato anche l’ordinanza dirigenziale che ingiungeva la rimozione delle installazioni esterne e il ripristino dello stato dei luoghi.
Con un secondo atto di motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al provvedimento che ordinava di non effettuare l’intervento oggetto di CIL, relativo all’installazione di opere stagionali facilmente amovibili, inibendo così l’attività per la stagione successiva. Il Tribunale ha accolto in fase cautelare le prime due istanze e ha poi rinviato la causa al merito, pervenendo alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, per affinità delle doglianze, e li ha dichiarati infondati. Il punto di partenza è urbanistico: i manufatti contestati, valutati nel loro insieme per dimensioni, consistenza e caratteristiche strutturali e funzionali, integrano un intervento di trasformazione del territorio che avrebbe richiesto il permesso di costruire, nella specie mancato. La ricorrente non ha offerto elementi di prova idonei a confutare gli esiti degli accertamenti comunali.
Il Tribunale ha respinto il richiamo al Glossario dell’edilizia libera e il rilievo sulla stagionalità dei manufatti. Secondo l’orientamento richiamato, una struttura destinata a essere rimossa e rimontata periodicamente è comunque idonea a determinare un aumento permanente, seppur limitato ad alcuni mesi dell’anno, del carico urbanistico, che costituisce la ratio dell’obbligo del titolo edilizio.
Né la SCIA edilizia del 2017 può svolgere funzione autorizzativa: era riferita a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, e in quanto titolo inferiore non è idonea a coprire opere per le quali occorreva il titolo superiore. Il permesso di costruire in sanatoria riguardava soltanto il fabbricato esistente adibito a civile abitazione, mentre la SCIA del 2018 concerneva l’avvio della sola attività economica. Il Collegio ha quindi escluso la violazione dei limiti dell’art. 19 della legge n. 241/1990, poiché il Comune non ha esercitato poteri di riesame o annullamento di titoli precedenti, ma i soli ordinari poteri repressivi e sanzionatori, espressamente fatti salvi dal comma 6-bis.
Ha inoltre rilevato l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, la SCIA non può produrre effetti e le opere eseguite sono abusive. L’autorizzazione richiamata dalla ricorrente non è sufficiente alla stregua dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, e il successivo diniego deve ritenersi definitivo. Mancava anche il nulla osta per il vincolo idrogeologico.
Quanto all’ordine relativo alla CIL, il Tribunale ha ribadito che, anche davanti a istituti di liberalizzazione, l’amministrazione conserva il potere generale di vigilanza in vista dei provvedimenti repressivi, non soggetto a termini di decadenza. Ha infine escluso la parcellizzazione dei singoli manufatti, stante l’unitarietà funzionale delle opere, e ha ritenuto il divieto adeguatamente motivato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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