Nota di diniego sulla revisione prezzi è provvedimento impugnabile nei termini (Cons. Stato n. 8599 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui la stazione appaltante, in ottemperanza alla sentenza che ha dichiarato l’obbligo di provvedere, riscontri l’istanza di revisione prezzi negando la debenza delle somme richieste ha natura provvedimentale e va impugnata nel termine decadenziale. L’invio dell’atto al difensore munito di procura, unitamente al suo deposito nel giudizio di ottemperanza, integra la piena conoscenza in capo alla parte. È inammissibile l’appello che censuri solo l’irrilevanza dell’invio al legale senza contestare il diverso e autonomo rilievo, posto a base della declaratoria, dell’avvenuta ricezione e conoscenza dell’atto da parte della società.

Il Fatto

Una società titolare di un contratto di servizi di pulizia e sanificazione chiedeva all’Azienda Sanitaria Locale la revisione periodica dei prezzi per gli anni 2012-2015. A fronte dell’inerzia, il TAR Lecce accoglieva il ricorso sul silenzio con sentenza n. 1597/2019, dichiarando l’illegittimità del silenzio limitatamente all’obbligo di provvedere. Con nota prot. n. 5639 del 21.1.2020 l’amministrazione negava la revisione. Il TAR, con sentenza n. 406/2020, riteneva intervenuto il provvedimento espresso e respingeva la richiesta di nomina del commissario.

La società impugnava la nota di diniego davanti al TAR Lecce, che con sentenza n. 125/2023 dichiarava il ricorso irricevibile per tardività: la nota ha carattere provvedimentale, la sua comunicazione risale al 21 gennaio 2020 e il ricorso era stato notificato solo il 24 luglio 2020. Propone appello la società; l’ASL resiste e ripropone le eccezioni assorbite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un difetto di prospettiva dell’appellante. La sentenza di primo grado non si fonda soltanto sull’equipollenza tra conoscenza del difensore e conoscenza della parte: il TAR ha posto a base della declaratoria la circostanza che la società non aveva contestato in fatto di avere ricevuto la nota il 21 gennaio 2020. Su questo capo l’appello non muove alcuna censura, sicché le doglianze risultano non pertinenti.

Nel merito, la statuizione è corretta. Assume rilievo il contenuto sostanziale della nota, con cui l’amministrazione ha riscontrato l’istanza negando la debenza delle somme: essa presenta i requisiti di forma e di sostanza da cui si ricava la natura provvedimentale. Irrilevante è che la nota fosse indirizzata al legale, munito di apposita procura, essendo resa in ottemperanza alla sentenza n. 1597/2019.

La giurisprudenza invocata dall’appellante va rapportata alla peculiarità del caso, in cui la conoscenza è avvenuta mediante invio al difensore e deposito processuale della nota nel precedente giudizio sul silenzio, proprio nella fase in cui si chiedeva la nomina del commissario.

Il Collegio individua inoltre un profilo concorrente e autonomo. La sentenza n. 406/2020, respingendo la nomina del commissario, dava atto dell’intervenuto provvedimento espresso: almeno dalla pubblicazione di quella sentenza, il 26 marzo 2020, deve ritenersi integrata la piena conoscenza dell’atto. Applicata la sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale dall’8 marzo al 3 maggio 2020, il termine di sessanta giorni decorre da quest’ultima data e spira il 2 luglio 2020. Il ricorso, notificato il 24 luglio 2020, è dunque tardivo.

Assorbente la statuizione di irricevibilità, resta superato l’esame del secondo motivo, relativo al merito della revisione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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