Revoca del nulla-osta e sopravvenuta riabilitazione: obbligo di nuova valutazione (TAR Toscana n. 1365 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla-osta al permesso di soggiorno fondata esclusivamente sull’automatismo ostativo derivante da una condanna penale è illegittima quando, nel corso del procedimento, sopravvenga la riabilitazione intervenuta prima della decisione. La riabilitazione elimina il presupposto dell’automatismo e interrompe la presunzione legale di pericolosità sociale, imponendo all’Amministrazione una nuova valutazione delle circostanze favorevoli al soggetto. In sede di riesame l’Autorità deve bilanciare il periodo di permanenza in Italia, il tempo trascorso dalla condanna, l’espletamento di lavoro stabile, la mancata commissione di altri reati e il grado di radicamento sociale, al fine di accertare l’effettiva e attuale pericolosità sociale. La revoca che ometta tale valutazione complessiva è viziata e va annullata, anche quando la sopravvenienza riabilitativa sia stata segnalata in sede procedimentale prima della conclusione del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la revoca del nulla-osta lavorativo disposta dalla Prefettura di Massa Carrara e notificata il 24.07.2024, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Il provvedimento si fondava sulla impossibilità di sospendere la procedura di revoca e sul parere negativo confermato dalla Questura, che richiamava l’esistenza di reati ostativi. In sede procedimentale il difensore aveva segnalato la pendenza di un’istanza di riabilitazione, chiedendo la sospensione del procedimento.
Con ordinanza cautelare dell’11 dicembre 2024 il Tribunale accoglieva la domanda nel bilanciamento degli interessi, fissando per il merito l’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 e ordinando all’Amministrazione di depositare il parere negativo richiamato nel provvedimento. L’Amministrazione ottemperava, disponendo altresì la sospensione dell’efficacia della revoca e il ripristino del nulla-osta fino alla definizione del giudizio. N medio tempo sopraggiungeva l’ordinanza di riabilitazione in favore del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui l’individuazione di condanne automaticamente ostative al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce un meccanismo semplificatore e automatico di valutazione della pericolosità sociale dello straniero. L’intervento del giudice della riabilitazione, che opera sugli effetti penali della condanna, cancella il presupposto dell’automatismo e modifica il modo in cui la precedente condanna si iscrive nell’ordinamento, attenuandone il peso.
Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 6781/2020, che a sua volta richiama le precedenti n. 23/2016 e n. 4685/2013, il Tribunale chiarisce che tale mutamento non può lasciare integro l’effetto ostativo, perché la pronuncia del giudice specializzato nel recupero sociale interrompe la presunzione legale di pericolosità obbligatoria e necessaria.
Da ciò consegue, secondo C.d.S. n. 2467 del 23 marzo 2021, che a seguito della riabilitazione l’Autorità amministrativa deve svolgere una nuova valutazione delle circostanze favorevoli: il periodo di permanenza in Italia, il lasso temporale trascorso dalla condanna, l’espletamento di lavoro stabile, la mancata commissione di altri reati e il grado di radicamento e integrazione sociale. Tali elementi vanno bilanciati con la complessiva condotta dello straniero e con la condanna riportata, per accertare l’effettiva e attuale pericolosità sociale.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva l’illegittimità del provvedimento impugnato, che si basa esclusivamente sulla impossibilità di sospendere il procedimento di revoca, trascurando la peculiarità del caso: il difensore aveva segnalato in sede procedimentale la prossima sopravvenienza della riabilitazione, poi effettivamente intervenuta. Il ricorso è pertanto accolto e la revoca annullata; le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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