Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1432 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il difensore antistatario, destinatario della distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., è l’unico legittimato a intimare il precetto e ad agire per l’esecuzione del giudicato limitatamente all’importo delle spese e degli onorari liquidati. Il rapporto che si instaura tra difensore distrattario e parte soccombente è autonomo rispetto a quello tra i contendenti e si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale. Ne consegue che l’ordine di ottemperanza impartito all’amministrazione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali, restando gli altri capi del giudicato azionabili dalla parte vittoriosa. La perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 giustifica l’accoglimento del ricorso e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, con sentenza n. 48/2024 del 6 febbraio 2024, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La sentenza, notificata e passata in giudicato come certificato dal cancelliere il 22 maggio 2024, non era stata eseguita. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penale di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato l’inadempimento del Ministero e la decorrenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Su questa base ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pisa, assegnando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito oggettivo dell’ordine di ottemperanza. Il Tribunale ha precisato che esso non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione, richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015, si instaura tra difensore distrattario e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che nei limiti della somma liquidata si affianca al rapporto di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore. Da ciò deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.
Quanto alla mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della l. n. 208/2015.
Il Tribunale ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine di trenta giorni, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.