La reviviscenza dell’atto annullato non riapre i termini per l’impugnazione (Cons. Stato n. 9377 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reviviscenza di un provvedimento amministrativo conseguente all’annullamento giurisdizionale degli atti che lo avevano ritirato non integra un nuovo esercizio della funzione amministrativa e non riapre i termini per l’impugnazione. In mancanza di una diversa e ulteriore attività istruttoria, resta fermo il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’art. 41 cod. proc. amm., decorrente dalla conoscenza del provvedimento. Il giudicato formatosi sull’illegittimità degli atti soprintendizi e comunali spiega efficacia anche nei confronti del soggetto che di quel provvedimento aveva avuto conoscenza e che aveva già esperito, nei termini, le proprie difese in sede procedimentale e giudiziale.
Il Fatto
Un’unità immobiliare sita in Napoli ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. La proprietaria di un antico fabbricato della stessa zona chiedeva ed otteneva, nel 2010 e nel 2011, l’autorizzazione paesaggistica per il ripristino degli accessi originari al piano terra, previo parere favorevole della Soprintendenza.
Su esposto di una condomina, la Soprintendenza annullava quel parere, ritenendo erroneo il presupposto del ripristino; seguiva un parere sfavorevole e un lungo contenzioso. La vicenda attraversava più gradi: il TAR Campania annullava il parere favorevole del 2012 e l’autorizzazione del 2011; il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 259 del 2020, accertava l’illegittimità dell’annullamento e del parere negativo, facendo così rivivere il parere favorevole del 2011. L’erede della condomina impugnava quindi il parere e l’autorizzazione del 2011 davanti al TAR, che dichiarava il ricorso inammissibile con la sentenza n. 971 del 2021. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la riviviscenza del parere favorevole e dell’autorizzazione del 2011, determinata dal giudicato del 2020, consenta all’interessato di impugnare nuovamente quegli atti. La risposta è negativa.
La riviviscenza, osserva la Corte, non determina un riesercizio dell’attività amministrativa. Non si registra alcuna ulteriore e diversa attività istruttoria che possa rimettere in termini l’interessato. Essa costituisce soltanto la conseguenza dei giudicati sull’illegittimità degli atti della Soprintendenza e del Comune, successivamente annullati.
Da ciò deriva l’impossibilità di derogare all’art. 41 cod. proc. amm., che fissa in sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento il termine di decadenza per la notifica del ricorso di annullamento. Il giudicato della sentenza n. 259 del 2020, prosegue il Collegio, fa stato anche nei confronti dell’odierno appellante, erede della condomina: costei aveva avuto conoscenza del parere del 2011 e dell’autorizzazione del 2012 e aveva già esperito, entro i termini, l’esposto del 2012 e le azioni giudiziali conseguenti.
La Corte conferma quindi la decisione di primo grado e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in favore delle parti appellate.
Nota della Redazione
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