Sconto tariffe sanitarie e tetti di spesa: danno da rimodulazione successiva (TAR Sardegna n. 808 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno conseguente all’applicazione di una decurtazione tariffaria sanitaria dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato è infondata quando il pregiudizio lamentato non discende dal provvedimento annullato, ma dalla successiva deliberazione regionale che, nel rieditare il potere, abbia mantenuto fermo il tetto di spesa e rimodulato in diminuzione il volume delle prestazioni. In tal caso manca il nesso di causalità e difetta l’elemento oggettivo dell’illecito. La somma pari allo sconto illegittimamente applicato non costituisce danno ingiusto, perché il suo riconoscimento supererebbe il tetto di spesa, che la struttura ha comunque conseguito, attribuendo al risarcimento una funzione sanzionatoria. Il maggior costo sostenuto per erogare prestazioni in eccedenza costituisce il solo pregiudizio risarcibile, ma va allegato e provato dal ricorrente ai sensi dell’art. 63, comma 1, c.p.a., senza supplenza tramite consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata chiede al TAR Sardegna l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni patiti per aver dovuto applicare, nell’anno 2018, lo sconto del 20% sulle tariffe delle prestazioni di laboratorio, imposto dalla Regione e dall’Azienda per la Tutela della Salute con lo schema di contratto allegato alla DGR n. 21/12 del 24.04.2018 e con la proposta contrattuale per il triennio 2018-2020.

Tali atti erano già stati annullati con sentenza del TAR Sardegna n. 981 del 16.11.2018, passata in giudicato, per la portata solo transitoria dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006. La ricorrente quantifica il danno in € 57.643,33, pari agli importi decurtati da gennaio a novembre 2018, assumendo di aver dovuto erogare maggiori volumi di prestazioni per raggiungere il tetto annuo e mensile assegnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso per difetto del nesso causale e dell’elemento oggettivo dell’illecito. La mancata applicazione delle tariffe piene non è conseguenza diretta dello sconto, ma delle modalità con cui la Regione ha governato le ricadute della declaratoria di illegittimità: la DGR n. 61/26 del 18.12.2018 ha stabilito che l’incremento tariffario non determinasse un aumento del tetto di spesa contrattato, ma solo una rimodulazione del volume di attività, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992.

Tale deliberazione non è stata impugnata sul punto. La Corte osserva che l’opzione non era l’unica percorribile e che, ove ritenuta lesiva, andava tempestivamente gravata. La stessa sentenza n. 981/2018 aveva del resto rimesso alla Regione la valutazione degli effetti sui tetti di spesa: l’effetto ripristinatorio dell’annullamento apriva la strada all’integrale elisione del danno, mentre è il successivo operato dell’Ente ad aver generato il vulnus lamentato. Non rileva il diverso gravame che contesta la decorrenza temporale dello sconto, profilo estraneo all’odierno esame.

L’elemento oggettivo difetta sotto un secondo profilo. La ricorrente assume a danno la differenza tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito con tariffa integrale, ma così travalica il tetto di spesa fissato ab origine e comunque conseguito. L’osservanza del tetto rappresenta un vincolo ineludibile, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 2837 del 25.03.2024). Il pregiudizio reale sarebbe semmai pari ai maggiori costi sopportati per erogare le prestazioni in eccedenza: esso non è stato provato, pur essendo nella disponibilità della parte, e la C.T.U. non può supplire al difetto di prova (Cons. Stato, Sez. III, n. 5643 del 28.09.2020; Cass. civ., Sez. II, n. 10941 del 26.04.2023).

Anche l’elemento soggettivo è escluso. La colpa d’apparato non si desume dalla sola illegittimità del provvedimento: rilevano il grado di chiarezza della normativa, la complessità del fatto e l’eventuale errore scusabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 6352 del 12.11.2018; Cons. Stato, Sez. V, n. 4822 del 29.05.2024). La decurtazione si inseriva in un contesto di prassi amministrative diffuse e di orientamenti giurisdizionali che ne avevano talvolta avallato la legittimità; non appena definito il quadro interpretativo, la Regione è intervenuta con la DGR n. 61/26. Il ricorso è pertanto infondato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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