Silenzio assenso sul condono edilizio escluso se mancano i requisiti sostanziali (TAR Sicilia n. 3541 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La formazione del titolo edilizio in sanatoria per silenzio assenso non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma presuppone la contestuale sussistenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti sostanziali richiesti dalla legge per il rilascio del provvedimento. In assenza di tali requisiti, comprovata dalle richieste istruttorie rimaste inevase, il diniego di condono è legittimo. I provvedimenti in materia di repressione degli abusi edilizi hanno natura vincolata e non richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione illecita che il tempo non può legittimare. Per la medesima natura vincolata, la comunicazione di avvio del procedimento è superflua e il vizio di incompetenza relativa, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non invalida l’atto quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un terreno su cui insiste un locale adibito a deposito attrezzi, aveva presentato nel 1987 domanda di condono ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, come recepito dall’art. 26 della legge regionale n. 37/1985. Con provvedimento n. 2/2021 il Comune ha negato il titolo edilizio in sanatoria, richiamando richieste istruttorie e una sentenza penale relative, secondo la prospettazione del ricorrente, ad altra pratica e ad altro manufatto.

Il ricorrente ha impugnato il diniego e la nota comunale che aveva comunicato l’avvio del procedimento, deducendo il difetto di istruttoria, l’inapplicabilità dell’art. 2, comma 37, della legge n. 662/1996, l’avvenuta formazione del silenzio assenso per decorso del termine, la violazione del legittimo affidamento e il vizio di incompetenza relativa. Il Comune ha resistito, sostenendo la completezza della propria istruttoria e la carenza documentale della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio disposto con l’ordinanza istruttoria: non ha prodotto la copia integrale della sentenza penale richiamata nel diniego, della quale ha depositato solo la prima pagina, impedendo così ogni valutazione. Il Comune, di contro, ha depositato le richieste istruttorie richiamate a fondamento del provvedimento, una delle quali risulta ricevuta dal ricorrente.

Su tale base il Tribunale ha escluso la formazione del silenzio assenso. Il titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il solo decorrere del tempo, ma richiede la presenza di tutte le condizioni e i presupposti sostanziali, nella specie mancanti. A sostegno il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 5156 del 2020 e Cons. Stato, sez. IV, n. 113 del 2019, oltre a Cons. giust. amm. Sicilia n. 1018 del 2022. La richiesta di documentazione non è apparsa pretestuosa o tardiva.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale osserva che in materia di abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati, che non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né ammettono l’affidamento del privato alla conservazione di una situazione abusiva che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento, per la residualità di ogni utile apporto partecipativo.

Il Collegio ha poi ritenuto irrilevante il dedotto vizio di incompetenza relativa, invocando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990: la giurisprudenza amministrativa, qui richiamata, qualifica tale vizio come procedimentale, sanabile ove l’atto abbia natura vincolata e sia palese l’irrilevanza sul contenuto dispositivo. Infine, la censura fondata sull’art. 6 CEDU e sull’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE è stata giudicata inconferente, riguardando l’una la libertà personale e l’altra gli organi dell’Unione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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