Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per il pagamento disposto dal giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3537 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione condannata al pagamento di somme di denaro non può limitarsi a contestare genericamente il titolo: i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sicché il perdurante inadempimento non comprovato giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso Ministero debitore non ha diritto ad alcun compenso, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89. La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano concrete ragioni ostative di ordine finanziario, valutabili quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ..
Il Fatto
I ricorrenti, eredi legittimi di un soggetto deceduto, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato nascente da una sentenza della Corte di Appello di Catania. Quel provvedimento, in parziale accoglimento dell’appello del Ministero della Salute avverso un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catania, aveva condannato il Dicastero al pagamento di una somma in favore degli eredi e di ulteriori somme in favore di altri soggetti, con gli interessi indicati in motivazione.
La sentenza era stata notificata al Ministero il 23 ottobre 2023 e non era stata impugnata, divenendo definitiva. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, i ricorrenti hanno chiesto l’assegnazione di un termine per il pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento: si tratta di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria espressamente ricompresa tra i provvedimenti ottemperabili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Sono stati ritenuti rispettati sia il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia il termine di deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., essendo stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 23 ottobre 2023.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva contestato specificamente il titolo esecutivo né comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Il Collegio ha inoltre disposto, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel direttore dell’Ufficio 1 – Affari Generali del Segretariato Generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il diritto al compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, richiamando il principio secondo cui la disposizione, ancorché dettata per i decreti emessi ai sensi della legge citata, può essere applicata anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Ha invece disatteso la domanda di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente ammontare del debito pubblico sono state qualificate come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., idonei non solo a mitigare l’importo dell’astreinte ma a escluderne la stessa applicazione, quali concrete ragioni ostative. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 702-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197