Revoca dell’abilitazione Entratel solo nei casi dell’art. 3 d.P.R. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 169 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel e alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica è ancorata esclusivamente alle ipotesi tassative previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998: commissione di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale, revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25 del D.M. n. 164/1999 costituisce norma di mera matrice procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente a revocare l’abilitazione, ma non amplia il perimetro delle cause di revoca. La carenza dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 8 del D.M. n. 164/1999 rileva per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, non per l’accesso a Entratel. Trattandosi di norma dal chiaro contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
Un commercialista, iscritto all’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità dal marzo 2022, veniva raggiunto da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia che disponeva la cancellazione dall’elenco e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel. Il presupposto era la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 236-bis del r.d. n. 267/1942, contestato per avere falsamente attestato la verifica dei debiti di una società.
Il professionista impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, che con sentenza n. 3383 del 28 novembre 2022 accoglieva il primo motivo, annullando il provvedimento nella sola parte relativa alla revoca dell’accesso a Entratel. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, sostenendo che la revoca potesse fondarsi sul combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità dell’appello, attesa l’infondatezza nel merito. Il thema decidendum concerne l’ambito del potere di revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
L’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 richiama le “gravi o ripetute irregolarità”, ma queste devono essere commesse dal professionista “nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni”. La norma non contempla il rinvio a giudizio quale autonoma causa di revoca.
Quanto all’art. 8 del D.M. n. 164/1999, esso è richiamato dall’art. 21, comma 2, lett. c) con specifico riferimento ai professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione. Tale perimetro applicativo è definito e non disciplina la diversa attività di accesso a Entratel, aperta a una platea estremamente ampia di soggetti, come già affermato da C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021, C.G.A.R.S. n. 1018 del 9 novembre 2020 e C.G.A.R.S. n. 42 del 14 gennaio 2022.
L’art. 25 del D.M. n. 164/1999, dedicato alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, configura una sequenza procedimentale: constatazione delle violazioni, termine per eliminarle, eventuale sospensione cautelare, trasmissione della documentazione all’ufficio competente. Nessun automatismo è ravvisabile tra la trasmissione e la revoca, dovendo l’ufficio verificare la ricorrenza di una delle ipotesi dell’art. 3, comma 4.
La Corte respinge la richiesta subordinata di rimessione all’Adunanza Plenaria: ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., la rimessione presuppone contrasti giurisprudenziali, non ravvisabili quando la questione trova precedenti conformi della Sezione. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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