Revoca abilitazione Entratel solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 267 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il sistema Entratel può essere disposta esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, cioè in presenza di gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione, di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale o di revoca dell’autorizzazione dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999 ha natura meramente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente, ma non amplia il perimetro dei presupposti sanzionatori. L’assenza dei requisiti di onorabilità e correntezza fiscale richiesti dall’art. 8 D.M. n. 164/1999 rileva solo per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, non per l’accesso al servizio telematico. Trattandosi di norma a contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Un professionista, iscritto all’albo e abilitato da oltre trent’anni, riceveva dall’Agenzia delle Entrate un provvedimento che disponeva la cancellazione dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio Entratel. All’origine del provvedimento una rilevante esposizione debitoria di natura tributaria, contestata previa richiesta di chiarimenti ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’istanza di rateazione presentata all’agente della riscossione non veniva documentata con il piano accolto.

Il TAR Sicilia accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la revoca dell’accesso a Entratel e confermando la cancellazione dall’elenco dei revisori del visto. Proponevano appello principale l’Amministrazione finanziaria e appello incidentale il professionista.

La Motivazione della Corte

L’appellante principale sosteneva che la revoca dell’abilitazione potesse fondarsi anche sull’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999, in presenza di violazioni tributarie ripetute e particolarmente gravi commesse dal professionista sul piano personale. Il Collegio respinge la tesi.

L’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 àncora la revoca a condotte tenute “nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni” e non menziona i debiti fiscali del professionista. La norma, isolatamente considerata, non consentiva il provvedimento.

Quanto al combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, D.M. n. 164/1999, il C.G.A.R.S. richiama il proprio indirizzo (C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021; n. 1018 del 9 novembre 2020; n. 42 del 14 gennaio 2022; nn. 169, 170, 171, 172 del 10 marzo 2025). L’art. 8 del decreto ministeriale ha perimetro definito: riguarda i professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare visto di conformità o asseverazione, non l’accesso a Entratel. La ratio è coerente con il diverso impatto delle due attività: la trasmissione telematica è mera veicolazione documentale, aperta a platea ampia.

L’art. 25, comma 3, ultimo periodo, si limita a prevedere l’invio della documentazione all’ufficio competente a revocare, affinché questi verifichi la ricorrenza dei presupposti dell’art. 3, comma 4. Nessun automatismo tra trasmissione e revoca è configurabile. La norma è di matrice procedimentale e non può estendere in via interpretativa una disposizione sanzionatoria.

Respinta l’istanza subordinata di rimessione all’Adunanza Plenaria, non sussistendo contrasto giurisprudenziale ex art. 99, comma 1, c.p.a., il Collegio rigetta anche l’appello incidentale. La mancata rateazione non è irrilevante, avendo l’Amministrazione motivato sull’assenza del piano accolto; il mancato pagamento ripetuto di carichi definitivamente accertati integra il presupposto dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.M. n. 164/1999 per la cancellazione dall’elenco. Spese compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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