Rinuncia al ricorso riqualificata come sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 1216 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte ricorrente rinuncia al ricorso, anche quando non sia stata notificata alle altre parti nei termini prescritti dall’art. 84 cod. proc. amm., costituisce manifestazione univoca della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il giudice amministrativo può pertanto riqualificarla d’ufficio come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, desumendo dalla condotta processuale delle parti argomenti di prova ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm.. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In assenza di opposizione delle altre parti, le spese possono essere compensate.
Il Fatto
Una società, partecipata in misura prevalente da un Comune e affidataria della gestione di una struttura e dei relativi servizi, proponeva ricorso innanzi al TAR Calabria per l’annullamento di una informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Cosenza, unitamente agli atti presupposti e connessi.
L’interdittiva si fondava su una serie di elementi indiziari: i legami di parentela del legale rappresentante con soggetti condannati per associazione mafiosa, le risultanze di un risalente processo, l’esistenza di un’analoga misura adottata nei confronti di un’altra società riconducibile al coniuge di un socio e taluni rapporti commerciali intrattenuti con operatori economici ritenuti controindicati. Nel corso del giudizio la ricorrente rinunciava dapprima all’istanza cautelare e, successivamente, depositava memoria con cui dichiarava di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 84 cod. proc. amm., che al primo comma consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio e al quarto comma permette al giudice di desumere da fatti o atti univoci, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata sul punto, conferma che la carenza di interesse può essere accertata anche in assenza delle formalità previste dai commi precedenti, quando il comportamento processuale esprima in modo inequivocabile il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso.
Il Collegio rileva che la dichiarazione espressa della parte ricorrente, pur non essendo stata notificata nei termini prescritti dalla norma, reca una manifestazione di volontà univoca. Da essa emerge con evidenza l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
Su questa base il giudice qualifica l’atto non come formale rinuncia, ma come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Non essendo stata formulata opposizione sul punto dalle altre parti, il Collegio dispone la compensazione delle spese di lite, chiudendo il giudizio senza pronuncia nel merito e senza esame dei motivi di illegittimità dedotti avverso l’interdittiva.
Nota della Redazione
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