Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2433 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione intimata che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, senza diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, ha ottenuto dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, con sentenza n. 1456/2024 del 13.07.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi 1.500,00 euro, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 13.07.2025 ed è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione della cancelleria. Il Ministero non ha però provveduto ad accreditare la somma e non ha rilasciato la carta. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata resa dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
Sul piano dei termini, il TAR accerta il rispetto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine per il deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Rileva inoltre che è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, secondo quanto richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 30 del 1997.
Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo all’amministrazione resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il TAR ordina quindi al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente dell’Ufficio contenzioso del medesimo Ministero, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che il commissario vi abbia diritto, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge Pinto ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e da TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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