Revoca abilitazione Entratel limitata alle ipotesi dell’art. 3 comma 4 d.P.R. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 270 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio Entratel è consentita esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998: commissione di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, d.M. n. 164/1999 ha matrice meramente procedimentale: consente all’ufficio di trasmettere la documentazione a quello competente alla revoca, ma non amplia il catalogo delle cause di revoca. La mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti per il rilascio del visto di conformità non integra autonoma causa di revoca dell’accesso a Entratel, trattandosi di procedimenti e provvedimenti abilitativi distinti. Essendo norma a contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Un commercialista iscritto all’albo, abilitato al rilascio del visto di conformità e all’accesso al servizio telematico Entratel, trasmetteva nel novembre 2022 la documentazione per il mantenimento dell’iscrizione all’elenco dei professionisti abilitati, autocertificando l’assenza di procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari. L’Agenzia delle Entrate, rilevata la pendenza di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, attivava il contraddittorio ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e, il 7 febbraio 2023, disponeva la cancellazione dall’elenco e la revoca dell’autorizzazione Entratel.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1634 del 2023 accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento nella sola parte relativa alla revoca dell’accesso a Entratel. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma e, in subordine, la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la costituzione tardiva dell’appellato, con memoria depositata il giorno stesso dell’udienza pubblica: i termini dell’art. 73 c.p.a. sono perentori e la memoria è inutilizzabile, da considerarsi tamquam non esset, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 4432 del 2024; Cons. Stato n. 7359 del 2023).

Nel merito, il primo motivo di appello è inammissibile: il TAR non ha accolto la censura sulla comunicazione di avvio del procedimento, ma l’ha ritenuta assorbita per la tutela satisfattiva offerta dall’accoglimento del terzo motivo.

Il cuore della decisione è il secondo motivo. L’Amministrazione sosteneva che, oltre all’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, la revoca dell’accesso a Entratel potesse fondarsi sul combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, d.M. n. 164/1999, in presenza di violazioni tributarie gravi commesse sul piano personale dal professionista.

Il Collegio respinge la tesi. L’art. 8 d.M. n. 164/1999 sui requisiti soggettivi è richiamato dall’art. 21 solo con riferimento ai professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione: esso non disciplina l’accesso a Entratel. Quanto all’art. 25, comma 3, la norma ha funzione di mera trasmissione della documentazione all’ufficio competente, affinché questi verifichi la ricorrenza delle sole ipotesi dell’art. 3, comma 4. Nessun automatismo è configurabile tra trasmissione e revoca.

La Corte dà continuità all’indirizzo già espresso (C.G.A.R.S. n. 72 del 2 febbraio 2021; C.G.A.R.S. n. 1018 del 9 novembre 2020; C.G.A.R.S. n. 42 del 14 gennaio 2022; C.G.A.R.S. n. 169 del 2025), escludendo l’estensione analogica della norma sanzionatoria e respingendo la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria per assenza di contrasto giurisprudenziale. L’appello è respinto, con spese compensate per il tardivo deposito della memoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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