Revoca accoglienza e allontanamento autorizzato: obbligo di contraddittorio (TAR Marche n. 386 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura di accoglienza per allontanamento dal centro non può fondarsi sul mero dato oggettivo dell’assenza. Occorre distinguere l’abbandono, che implica la scelta definitiva e volontaria dello straniero di rinunciare all’accoglienza, dall’allontanamento temporaneo, riconducibile a situazioni contingenti da verificare. Se l’allontanamento è stato preventivamente autorizzato dall’amministrazione, il ritardo di breve durata nel rientro impone una valutazione in contraddittorio con l’interessato. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce vizio assorbente, perché il contraddittorio avrebbe consentito di far emergere già in sede procedimentale gli elementi giustificativi dell’assenza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano in posizione di richiedente asilo, era ospitato presso un centro temporaneo di accoglienza. Aveva chiesto e ottenuto dalla Prefettura l’autorizzazione ad allontanarsi dalla struttura per un periodo determinato, al fine di cercare opportunità lavorative a Milano. Al rientro, con provvedimento del 25.03.2019, la Prefettura ha disposto la revoca della misura di accoglienza, fondandola su una segnalazione relativa al suo volontario allontanamento dal centro.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Marche, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, mancata comunicazione di avvio del procedimento ed eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, oltre che degli artt. 17 e 24 del d.lgs. n. 142/2015 e degli artt. 20 e 21 della direttiva 2013/33/UE. Il ricorso era stato notificato presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale di Ancona; con ordinanza collegiale il Collegio ha assegnato un termine per il rinnovo della notifica, poi eseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, concentrandosi sul vizio procedimentale e riconoscendogli carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure. Il percorso argomentativo muove dalla disciplina della revoca per allontanamento ingiustificato, prevista dall’art. 20, comma 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE, e dalla correlata disposizione dell’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015.
Il Tribunale ha richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5942 del 2022: occorre tenere distinta la fattispecie dell’abbandono da quella dell’allontanamento ingiustificato. Solo la prima contiene un riferimento implicito a un coefficiente soggettivo, cioè all’intenzionalità dello straniero di rinunciare in modo definitivo alle misure di accoglienza. La seconda può invece ricondursi a situazioni di tipo contingente, che vanno verificate in concreto.
Applicando tale criterio al caso, il Collegio ha rilevato che il ricorrente era stato preventivamente autorizzato ad allontanarsi dal centro dalla stessa amministrazione. A fronte di un ritardo nel rientro di breve durata, la Prefettura avrebbe dovuto accertare, in contraddittorio con l’interessato, se vi fosse stato un vero e proprio abbandono ovvero un mero allontanamento temporaneo, e se l’assenza potesse essere giustificata.
Assume quindi rilievo inficiante e assorbente il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento. L’instaurazione del contraddittorio avrebbe potuto far emergere già in fase procedimentale gli elementi utili a una differente determinazione, tenuto conto delle circostanze documentate in giudizio, ossia la ricerca di un’occupazione lavorativa a Milano. Il ricorso è stato accolto ai fini di un riesame da parte dell’amministrazione, da eseguirsi in contraddittorio con l’interessato, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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