Vincolo urbanistico non legittima diniego SCIA per uso privato dell’area (TAR Marche n. 385 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di SCIA è illegittimo quando si fonda su pretese dominicali e sull’asserita servitù pubblica sull’area, smentite da un giudicato civile che accerta la proprietà privata e l’assenza di uso pubblico. La destinazione urbanistica a parcheggio pubblico non comporta di per sé ablazione del suolo né impedisce la richiesta di un corrispettivo per l’uso, restando astrattamente compatibile con l’iniziativa privata. Accertata l’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, il danno da perdita di chance si liquida equitativamente, commisurandolo alla possibilità perduta di conseguire il risultato economico, non al risultato stesso.

Il Fatto

Nel luglio 2009 i ricorrenti presentano al Comune una D.I.A. per aprire un autoparcheggio a cielo aperto a pagamento su un terreno ricevuto in eredità. Il Comune nega l’iniziativa sostenendo che sull’area si sia costituita una servitù pubblica di parcheggio, in forza della concessione edilizia rilasciata al dante causa e della destinazione urbanistica.

I ricorrenti impugnano il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere e l’insussistenza dei presupposti della servitù. Nelle more, il giudice civile accerta con sentenze confermate in appello la proprietà privata dell’area e l’assenza di uso pubblico. Il terreno viene poi ceduto a terzi, e i ricorrenti insistono nella domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il terreno uscito dal patrimonio dei ricorrenti. La trattazione resta però necessaria per lo scrutinio della domanda risarcitoria.

Respinte le eccezioni preliminari del Comune — interesse, difetto di giurisdizione e mancata impugnazione di atti presupposti — il TAR dichiara infondato il primo motivo: il modello della SCIA è incompatibile con l’avviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, non trattandosi di procedimento a istanza di parte.

Sono invece fondati gli altri motivi. La motivazione del diniego si basa quasi esclusivamente sulle pretese del Comune sull’area, già smentite dal giudicato civile: la titolarità privata e l’assenza di servitù pubbliche vincolano la pubblica amministrazione, come affermato da Cons. Stato VI n. 2515 del 2020. Anche la destinazione a parcheggio pubblico, richiamata solo sinteticamente, non comporta automaticamente ablazione dei suoli, non costituisce vincolo espropriativo e non è incompatibile con la richiesta di un corrispettivo, secondo Cons. Stato IV n. 7799 del 2022. Il diniego è quindi illegittimo ai fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

Passando al risarcimento, il Collegio ritiene integrati i presupposti oggettivi e soggettivi: la colpa della p.a. emerge dalla valutazione erronea dei presupposti di fatto e di diritto, senza difficoltà interpretative. Poiché si tratta di interesse pretensivo, il giudizio prognostico conferma che i ricorrenti avevano una rilevante probabilità di ottenere l’avvio dell’attività: sussiste dunque il danno da perdita di chance, non potendosi configurare un lucro cessante, anche per la cessione del bene a terzi.

La quantificazione proposta dai ricorrenti non è utilizzabile: considera i ricavi al lordo e trascura l’aliunde perceptum e i proventi delle cessioni. Il danno è però sufficientemente provato e liquidabile in via equitativa, ex Cass. civ. n. 2831 del 2021. Il TAR quantifica il pregiudizio in euro 10.000 per il periodo tra il diniego e la cessione, con rivalutazione e interessi compensativi e legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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