Progressione riavviata dopo annullamento e interesse del candidato assente al colloquio (TAR Marche n. 387 del 20.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse, anche strumentale, l’impugnazione degli atti di nomina della Commissione esaminatrice e degli atti che ne approvano l’esito, proposta dal candidato che non abbia sostenuto il colloquio cui era regolarmente ammesso. L’eventuale annullamento non potrebbe determinarne la riammissione né la ripetizione della procedura. Il riavvio della progressione verticale disposto in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale di annullamento resta disciplinato dall’assetto normativo e regolamentare vigente al momento dell’indizione originaria, anteriore al divieto di nuove procedure. Le censure rivolte in via generica ai principi costituzionali e legislativi in materia di concorso, senza specifica deduzione, sono infondate.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Macerata indiceva, con decreto del 2 gennaio 2008, una selezione per titoli e colloquio per la copertura mediante progressione verticale di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa gestionale. La procedura veniva annullata da questo Tribunale, che ne rilevava il difetto di motivazione nella valutazione dei candidati. L’Ateneo riavviava l’iter lasciando inalterata la composizione della Commissione e approvava i risultati con decreto del 16 aprile 2013.
Il candidato odierno ricorrente, ammesso alla selezione, non si presentava al colloquio orale e non otteneva alcuna valutazione finale. Impugnava quindi il decreto di nomina della Commissione, le note di riattivazione e convocazione, la delibera di approvazione dell’attività della Commissione, i verbali delle sedute preliminari e il decreto di approvazione degli atti. L’Amministrazione e il controinteressato eccepivano l’inammissibilità per carenza di interesse e l’avvenuta formazione del giudicato sulla composizione della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di giudicato. La precedente sentenza di annullamento non ha trattato la censura sulla composizione della Commissione, che non costituisce presupposto logico della decisione, essendo l’accoglimento fondato sull’insufficienza della motivazione valutativa.
Nel merito, i motivi relativi alla nomina della Commissione e agli atti successivi sono inammissibili. Il ricorrente non ha sostenuto il colloquio valutativo e la sua esclusione dalla procedura deriva da una scelta autonoma, non da una valutazione della Commissione. Difetta perciò l’interesse, anche solo strumentale, a contestare gli atti di nomina e il relativo esito, giacché l’eventuale annullamento non potrebbe determinarne la riammissione né la ripetizione del concorso. La Corte richiama il principio affermato da Tar Basilicata 20 settembre 2012 n. 431, che riconosce l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura soltanto ai concorrenti non esclusi dal procedimento.
Le censure sull’indizione della progressione verticale sono invece ammissibili, perché investono i presupposti di validità della procedura, ma infondate. Il divieto di bandire nuove progressioni verticali a decorrere dal 1 gennaio 2010 è irrilevante rispetto alla prosecuzione di un iter concorsuale avviato in forza di una pronuncia giurisdizionale e ancorato, quanto al presupposto normativo, all’assetto vigente al momento dell’indizione originaria. Nel caso concreto la procedura era stata indetta in base al regolamento di ateneo del 24 luglio 2006, con provvedimento del 2 gennaio 2008. Il Collegio richiama Tar Sicilia Palermo 11 luglio 2011, n. 1334.
Le ulteriori doglianze di violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di concorsi risultano del tutto generiche, perché rivolte contro l’indizione di una procedura prevista dalla legge e dal regolamento dell’Ente al momento della sua adozione. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto. Le circostanze che avevano condotto al primo annullamento giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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