Uso di stupefacenti e perdita del grado: irrilevante l’episodio isolato (C.G.A.R.S. n. 733 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo, è causa tipizzata di esclusione dall’arruolamento nella Guardia di finanza e integra una condotta assolutamente incompatibile con lo status di appartenente al Corpo. Il legislatore ha compiuto una valutazione ex ante di tale incompatibilità, restringendo la discrezionalità dell’amministrazione. Ne consegue che la sanzione della perdita del grado per rimozione non è sproporzionata per un unico episodio di consumo, dovendosi attribuire rilievo decisivo alla contiguità, anche solo occasionale, con gli ambienti dello spaccio che la Guardia di finanza ha il compito di contrastare. L’archiviazione del procedimento penale per uso personale non esclude la rilevanza disciplinare del fatto.
Il Fatto
Un graduato della Guardia di finanza, con oltre vent’anni di servizio, veniva controllato da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri mentre si trovava in compagnia di altre due persone in una zona segnalata per spaccio. I militari rinvenivano una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente e un cofanetto in plastica con circa 11 grammi di cannabis. Accertamenti chimico-clinici confermavano l’avvenuta assunzione di cannabinoidi.
Il Pubblico ministero chiedeva l’archiviazione, ritenendo ragionevole presumere l’uso personale in ragione dell’esito negativo delle perquisizioni veicolare e domiciliare; il Gip adottava il decreto di archiviazione. Il Comandante regionale disponeva quindi un’inchiesta formale disciplinare: la Commissione di disciplina giudicava il militare non meritevole di conservare il grado e il Comandante interregionale irrogava la perdita del grado per rimozione. Il ricorso gerarchico veniva respinto e il TAR Sicilia rigettava il ricorso di primo grado. Propone appello il soccombente, deducendo tardività del procedimento, violazione del diritto di difesa per mancato rinvio della seduta, carenza di motivazione sulla rilevanza disciplinare del fatto e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla pretesa tardività, la decisione fonda la distinzione tra la disciplina temporale del procedimento disciplinare di corpo, che ai sensi dell’art. 1398 C.O.M. va avviato senza ritardo, e quella del procedimento disciplinare di stato, la cui scansione è fissata dall’art. 1392 C.O.M. a pena di decadenza. Nella specie il procedimento è stato avviato non “a seguito di giudizio penale“, ma a seguito di infrazione disciplinare, ai sensi del secondo comma della stessa norma; il termine per gli accertamenti preliminari, pari a 180 giorni ex art. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, d.P.R. n. 90/2010, risulta rispettato.
Infondato è anche il secondo motivo. La giurisprudenza amministrativa richiede, ai fini della sospensione o del differimento del procedimento disciplinare, non una qualsiasi infermità, ma soltanto quella che comporti un’impossibilità oggettiva di intervenire attivamente nel procedimento e all’audizione innanzi alla Commissione. La patologia documentata dall’appellante, secondo il Collegio, non integra tale condizione ostativa.
Il nucleo sostanziale è affrontato con trattazione unitaria del terzo e del quarto motivo. Il Collegio, superando la delibazione sommaria svolta in sede cautelare, ove era stata sospesa l’esecutività della sentenza e dei provvedimenti impugnati, ritiene che le argomentazioni difensive non possano essere condivise. L’ordinamento prevede un’assoluta incompatibilità tra consumo di stupefacenti e appartenenza al Corpo: le modifiche apportate al d.lgs. n. 199/1995 dall’art. 33 del d.lgs. n. 95/2017 includono tra le cause di esclusione dall’arruolamento l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tale novella recepisce la prevalente giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio (Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2021, n. 1848, relativa al possesso di 0,5 grammi di hashish, e ulteriori pronunce conformi), secondo cui il consumo, anche unico o saltuario, è inconciliabile con l’habitus comportamentale richiesto, a prescindere dall’assenza di conseguenze penali e dalla natura isolata dell’episodio. Decisivo è il previo contatto con ambienti criminali dediti allo spaccio, che la Guardia di finanza ha il compito di reprimere.
Quanto alla prospettazione dell’assunzione accidentale, il Collegio la ritiene ardua: un militare con oltre vent’anni di servizio avrebbe dovuto riconoscere immediatamente che non si trattava di normale tabacco, ciò che esclude il difetto di suitas. L’archiviazione penale, fondata sull’uso personale, non incide sulla rilevanza disciplinare. Né vale l’unicità dell’episodio, poiché il cofanetto con ulteriori 11 grammi non depone in tal senso e la legge esclude dall’arruolamento chi abbia fatto uso di stupefacenti anche in via occasionale. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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