Payback dispositivi medici 2015-2018: atti regionali dinanzi al giudice ordinario (TAR Lazio n. 6387 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le regioni, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individuano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano dovuti per gli anni 2015-2018 non sono espressione di potestà autoritativa, ma di attività vincolata di accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur. Ne deriva che la controversia avente ad oggetto la contestazione di tali atti attiene a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 cod. proc. amm. Le questioni di legittimità costituzionale della medesima disciplina, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., sono infondate, trattandosi di prelievo fiscale non selettivo, privo di efficacia retroattiva e rispettoso della riserva relativa di legge.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna ha individuato le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché le delibere delle aziende sanitarie di certificazione del fatturato e gli atti statali presupposti. Con motivi aggiunti è stata gravata anche la successiva determina regionale del 2024, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024.
La società ha articolato censure di illegittimità costituzionale delle norme sul payback, dubitando della natura tributaria del prelievo e deducendone il contrasto con i principi di capacità contributiva, affidamento e libertà di iniziativa economica, oltre a motivi di violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di accesso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in primo luogo le questioni di legittimità costituzionale, richiamando i propri precedenti conformi e la sentenza n. 510/2025. Il contributo è stato qualificato come prelievo di natura fiscale, non selettivo perché grava su tutti i fornitori del servizio sanitario in ragione del fatturato derivante dalla vendita, e coerente con la finalità di governo della spesa sanitaria. La base imponibile del fatturato è stata ritenuta idoneo indice di capacità contributiva, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, e la misura non ha efficacia retroattiva, operando per il futuro sul fatturato dell’anno precedente. La riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. risulta rispettata, essendo la legge a individuare presupposto, soggetti passivi e aliquota massima della prestazione.
Quanto alle censure relative agli atti regionali applicativi, il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi: la verifica della coerenza del fatturato certificato dagli enti del servizio sanitario e la conseguente compilazione dell’elenco delle aziende tenute al versamento. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa, che non implica alcuna spendita di potere autoritativo.
La situazione giuridica della società fornitrice si configura quindi come diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dall’esercizio di un potere pubblico. L’importo dovuto deriva direttamente dalla legge e dagli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto, applicandosi matematicamente la percentuale fissata ex lege al fatturato determinato secondo i modelli ministeriali. Trova applicazione il criterio del petitum sostanziale, dovendosi radicare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie che si collocano a valle del potere autoritativo, in un rapporto paritario.
Il ricorso è stato pertanto respinto per la parte concernente le questioni di costituzionalità e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento agli atti regionali; i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, con rimessione della causa al giudice ordinario entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.