Inammissibile il ricorso sul quantum della continuazione dopo annullamento parziale (Cass. pen. Sez. VI n. 25405 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio, il giudice non è tenuto a ridurre ulteriormente l’aumento di pena per la continuazione quando la gravità del reato, desunta dalle concrete modalità di esecuzione, non consenta ulteriori ridimensionamenti sanzionatori, pur in presenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. È inammissibile, per genericità, il ricorso che censuri l’entità della riduzione senza confrontarsi con la motivazione del giudice del rinvio. La lieve difformità della pena pecuniaria rispetto alla sentenza annullata, quando costituisce mero arrotondamento per eccesso conseguente al calcolo della riduzione per il rito, non integra modifica in peius vietata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per tentato furto aggravato e ricettazione. La Corte di appello, riformando la pronuncia di primo grado, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, riducendo la pena, ma senza ridurre in modo corrispondente l’aumento per la continuazione rispetto al reato satellite.
La Cassazione, con precedente pronuncia rescindente, aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, per non avere il giudice ridotto anche l’aumento per la continuazione. In sede di rinvio la Corte di appello ha rideterminato tale aumento in un mese di reclusione, in luogo dei due mesi applicati in primo grado. Avverso questa sentenza il condannato ha proposto ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in tre motivi: la riduzione eccessivamente modesta dell’aumento per la continuazione, in violazione dell’art. 133 cod. pen.; l’omesso bilanciamento delle attenuanti con la recidiva, ai sensi dell’art. 69, terzo comma, cod. pen.; l’applicazione di una pena pecuniaria superiore a quella della sentenza annullata, con violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene generici o proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge. La pronuncia rescindente aveva annullato la sentenza esclusivamente per non avere ridotto anche l’aumento per la continuazione, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravante di cui all’art. 625, n. 2 cod. pen., mandando al giudice del rinvio di provvedere alla sua rivalutazione.
Il giudice del rinvio, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, ha ridotto l’aumento a un mese di reclusione, dando atto che la gravità del reato, evincibile dalle concrete modalità esecutive, non consentisse ulteriori ridimensionamenti sanzionatori, anche tenuto conto del riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza. La censura sulla maggiore riduzione è quindi solo apoditticamente enunciata.
Quanto alla pena pecuniaria, la differenza tra euro 667,00 e euro 666,67 è il frutto dell’arrotondamento per eccesso conseguente al calcolo della riduzione per il rito. La Corte richiama la disciplina dell’art. 51, comma terzo, d.lgs. n. 213 del 1998 e il principio di Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, escludendo la dedotta modifica in peius. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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