Revoca dell’aggiudicazione e cessazione della materia del contendere per sopravvenuto affidamento (TAR Puglia n. 187 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa dedotta in giudizio quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso anche quando la parte ne faccia richiesta a verbale. Le spese seguono la soccombenza virtuale, ex art. 91 c.p.c., con liquidazione secondo le tariffe medie del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva da oltre dieci anni, su affidamento dell’A.S.L. di Lecce, complessi trattamenti di assistenza sanitaria domiciliare ad alta intensità in favore di un assistito in gravissime condizioni di salute, definiti in un piano di assistenza individuale. Con lettera d’invito del 17 settembre 2024 l’Azienda aveva indetto una procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura del medesimo servizio, aggiudicandola alla ricorrente e poi revocandola con provvedimento comunicato via p.e.c. il 18 ottobre 2024.
La società ha impugnato la revoca e gli atti connessi davanti al TAR Puglia, chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito l’accertamento dell’inefficacia del contratto, la dichiarazione di spettanza dell’aggiudicazione e il subentro nel rapporto. Il Presidente della Sezione ha dapprima sospeso in via monocratica; il Collegio ha poi accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 740/2024, ravvisando il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di istruttoria. Nelle more l’A.S.L. ha riaffidato il servizio alla ricorrente con determina del 12 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere. Il Collegio rileva che la sopravvenuta determina dirigenziale del 12 dicembre 2024 ha affidato alla stessa ricorrente il servizio oggetto del contenzioso, con richiesta di esecuzione anticipata del contratto.
Su questa base il TAR applica l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La norma viene letta come strumento di definizione nel merito, che accerta la pretesa dedotta in giudizio.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024, per il quale la pronuncia di cessazione richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Il nuovo affidamento del servizio alla ricorrente integra esattamente tale satisfazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta formulata a verbale dalla difesa della parte ricorrente.
Quanto alle spese, il TAR applica l’art. 91 c.p.c. e le liquida secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’A.S.L. resistente nella misura di € 4.000,00 oltre accessori, con tariffe medie del D.M. n. 55/2014. Dispone la compensazione nei confronti degli intervenuti ad adiuvandum.
Nota della Redazione
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