Carta docente e ottemperanza con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Toscana n. 226 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inesecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta del docente, ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, che costituisce strumento concorrente e non alternativo rispetto alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e può essere liquidata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfazione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza n. 499/2023 con cui il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nella misura di euro 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire i corrispondenti importi, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, è rimasta ineseguita tranne che per il capo relativo alle spese processuali. La ricorrente ha quindi agito in ottemperanza chiedendo l’accreditamento degli importi e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza è stata notificata al Ministero il 4 gennaio 2024 ed è passata in giudicato secondo la certificazione di cancelleria in atti. È stato altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 10 settembre 2024.

Poiché l’inottemperanza non è contestata, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Quanto alla penalità di mora, il TAR l’ha ritenuta ammissibile richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15. Essa è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La misura è stata determinata in pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, sommandosi agli interessi già liquidati nel giudicato. Le spese del giudizio di esecuzione sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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