Il Comune deve motivare l’incompatibilità del laboratorio odontotecnico nello studio (TAR Sicilia n. 1566 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune ordina la sospensione dell’attività di odontotecnico asseritamente svolta all’interno di uno studio odontoiatrico è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione ove non indichi per quali ragioni l’Amministrazione abbia ritenuto sussistente un laboratorio odontotecnico incompatibile con lo studio dentistico. L’onere di esplicitare il percorso logico-giuridico che sorregge la misura restrittiva grava sull’ente che la adotta. La mancata costituzione del Comune e l’inosservanza dell’ordine di documentati chiarimenti aggravano il quadro istruttorio e confermano l’annullamento dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, odontoiatra, impugna l’ordinanza con cui il SUAP del Comune di Nicolosi ha disposto la sospensione immediata dell’attività di odontotecnico che l’Amministrazione assumeva svolta nel suo studio professionale. Il provvedimento richiama per relationem la nota del Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Catania, che nel corso di un’ispezione aveva rilevato, in un locale indicato nella planimetria autorizzata come disimpegno, la presenza di gessi, protesi e attrezzatura per la realizzazione di calchi.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per travisamento di fatto e carenza d’istruttoria, sostenendo la normalità di quelle strumentazioni in uno studio odontoiatrico e la genericità del provvedimento, che non chiarirebbe l’oggetto delle contestazioni. Si costituisce il solo Ministero della difesa; il Comune non si costituisce. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, richiede documentati chiarimenti all’ente, che non vi ottempera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale rilevante: il Comune non solo non si è costituito per difendere il proprio provvedimento, ma non ha nemmeno adempiuto all’ordinanza n. 243/2024 con cui erano stati richiesti chiarimenti. Questo dato pesa sulla valutazione complessiva dell’atto impugnato.

Nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento impugnato non indica, infatti, per quali ragioni l’Amministrazione comunale abbia ritenuto che nel caso di specie si sia in presenza di un laboratorio odontotecnico non compatibile con uno studio dentistico.

La questione giuridica attiene all’onere motivazionale che grava sull’Amministrazione quando adotta una misura restrittiva dell’attività professionale. La sospensione disposta dal SUAP presuppone l’accertamento dell’incompatibilità tra le due attività e la riconducibilità del riscontro ispettivo a un laboratorio odontotecnico in senso proprio. Il provvedimento, tuttavia, non esplicita il percorso logico che collega il dato ispettivo alla qualificazione giuridica e alla conseguente inibizione.

Il Collegio non procede a una diversa qualificazione dei fatti, ma rileva l’insufficienza dell’apparato argomentativo e istruttorio dell’atto. L’annullamento consegue all’accoglimento del ricorso, con integrale caducazione degli atti impugnati.

Sul piano delle conseguenze, le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune emittente, liquidate equitativamente in euro 3.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, e sono compensate verso il Ministero della difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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