Mendacio sulla residenza e revoca del permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Sicilia n. 1564 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La falsa attestazione di residenza e la fraudolenta richiesta di emersione ex art. 103 D.L. 34/2020, poste a fondamento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, integrano una causa di revoca ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il mendacio opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, in coerenza con la ratio dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. La sopravvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro e l’acquisizione di una nuova residenza non sanano la falsità della documentazione originaria. Il potere di ritiro non postula l’esternazione di uno specifico pubblico interesse, sussistente in re ipsa, e alcun affidamento legittimo è configurabile in capo al titolare del titolo ottenuto mediante induzione in errore dell’Amministrazione.
Il Fatto
Con decreto notificato il 15.12.2022 il Questore revoca al ricorrente, cittadino egiziano, il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento richiama il dispositivo di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e il sequestro preventivo del titolo, rilevando che l’interessato aveva prodotto mendaci dichiarazioni di ospitalità e di impiego in occasione della domanda.
Il ricorrente impugna il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità. Sostiene l’estraneità alle vicende processuali riguardanti il gestore del patronato e la datrice di lavoro, l’autonomia del titolo per attesa occupazione rispetto alla procedura di emersione e la sopravvenuta stipula di un contratto a tempo indeterminato, con rilascio di un nuovo permesso da parte della Questura di Milano. L’istanza cautelare è respinta per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il ricorso e conferma la delibazione cautelare. Sul piano oggettivo, il TAR esamina il capo di contestazione dell’ordinanza del G.I.P. e rileva che il ricorrente, tramite il gestore del patronato, aveva ottenuto una fittizia dichiarazione di ospitalità presso un immobile, così dimostando una residenza in realtà inesistente, requisito indispensabile per il rilascio del titolo.
La Questura ha correttamente concluso che gli stranieri non avrebbero potuto beneficiare del permesso per attesa occupazione se, a monte, non fosse stata effettuata la fraudolenta richiesta di emersione. Il medesimo indirizzo compare nella domanda di permesso e nel patto di servizio sottoscritto con il Centro per l’Impiego. Gli artifici contestati hanno dunque spiegato un’efficienza causale determinante nel rilascio del titolo conseguito, inducendo l’Amministrazione in errore. Il ricorrente non ha contestato tali allegazioni né provato l’effettiva disponibilità dell’alloggio.
Quanto al profilo soggettivo, il TAR richiama la giurisprudenza condivisa, tra cui T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1133 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 25 del 2025, secondo cui la produzione di documentazione falsa è sanzionabile con la perdita del titolo indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari. Richiama inoltre Cons. Stato, sez. III, n. 3188 del 2023, per il quale la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sul mendacio.
Il Collegio esclude poi che la sopravvenuta instaurazione del rapporto lavorativo e la nuova residenza a Milano possano sanare la falsità della documentazione originaria, richiamando sul punto T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3381 del 2024. La revoca si fonda sull’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, richiamato implicitamente dall’art. 5, comma 5, e sull’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, nel quadro del principio fraus omnia corrumpit desumibile dall’art. 1439 cod. civ..
Il titolo rilasciato dalla Questura di Milano svolge, infine, mera funzione di rinnovo del permesso già emesso e risulta adottato in continuità con esso e nel presupposto della sua validità: non si configura alcun assetto nuovo e indipendente. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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