Carta docente non erogata: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3340 del 23.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la carta docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e l’Amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, senza contestare il credito nell’an e nel quantum. All’inottemperanza consegue l’assegnazione di un termine per l’esecuzione e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro di Milano, depositata nel novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per l’importo di 500,00 euro annui, oltre al rimborso delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori costituiti.

Il ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. L’Amministrazione si costituisce in giudizio ma non formula deduzioni sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, perché rispetto a esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita alcuna azione nel presente giudizio.

Nel merito, il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

L’Amministrazione resistente non ha contestato il credito nell’an e nel quantum. Ne deriva la dichiarazione di inottemperanza del Ministero e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Quanto alla penalità di mora richiesta dal ricorrente, il Collegio la ritiene manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato del titolo, nonché dell’entità delle somme pretese. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti esposti, con condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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