Comodato e restituzione delle somme spese per ristrutturazione: la Cassazione rigetta il ricorso (Cass. civ. Sez. 3 n. 21609 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comodatario che abbia eseguito spese per la ristrutturazione dell’immobile ricevuto in comodato non ha diritto alla restituzione delle somme, salvo che ne sia diversamente convenuto, non potendo agire in via di ripetizione d’indebito o di arricchimento senza causa quando manchi la prova della erogazione in prestito. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando la valutazione delle prove testimoniali, solleciti una diversa ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, senza indicare un singolo fatto storico decisivo omesso. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la madre della propria moglie per ottenerne la condanna alla restituzione di oltre 117.000,00 euro, somma che asseriva di aver versato per lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà della convenuta, nel quale egli abitava con la famiglia. La convenuta resisteva, negando di aver ricevuto alcun prestito e affermando di aver concesso l’immobile in comodato gratuito. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2658/2022, respingeva l’impugnazione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte inammissibili o infondati. Il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. per essere stata la domanda qualificata come mutuo, è stato ritenuto manifestamente infondato per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello aveva infatti negato l’esistenza di un prestito e aveva fondato la decisione sulla circostanza che il ricorrente avesse speso le somme per ristrutturare la casa dove abitava, in qualità di comodatario, senza che tale ragione fosse stata impugnata.
Il secondo ed il terzo motivo, concernenti la mancata qualificazione dell’azione come indebito oggettivo o arricchimento senza causa, sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati. La Corte ha chiarito che l’azione di cui all’art. 2033 cod. civ. non spetta a chi abbia pagato volontariamente un debito altrui o se lo sia accollato, mentre quella di cui all’art. 2041 cod. civ. non era esperibile per la mancata prova della erogazione di somme in prestito, condizione richiesta per il suo esercizio quando vi sia una domanda contrattuale rigettata per difetto di titolo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33954 del 2023.
Il quarto motivo, relativo alla valutazione delle prove testimoniali e all’onere della prova, è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha evidenziato come le censure mirassero a una diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e come non fossero rispettosi dei limiti del sindacato sulla motivazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 e di Cass. n. 11892 del 2016. Il quinto e il sesto motivo sono stati poi dichiarati inammissibili per la mancata indicazione di uno specifico parametro normativo o per la richiesta di una riedizione del potere valutativo del giudice di merito.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e attestando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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