Revoca contributi FSE, motivazione e prescrizione del recupero (TAR Calabria n. 1537 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone la revoca parziale di un contributo pubblico e l’ordine di restituzione è illegittimo per difetto di motivazione quando non consente di comprendere in che modo ciascuna violazione contestata incida sull’importo complessivamente posto a recupero. In materia di incentivi pubblici, le controversie concernenti la sussistenza dei requisiti di ammissione al beneficio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre quelle relative all’inosservanza degli obblighi assunti con la partecipazione al bando appartengono al giudice ordinario; in presenza di un unico atto plurimotivato prevale il profilo di esercizio della potestà di autotutela. Il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate decorre dal momento dell’erogazione del contributo e non è interrotto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

La Regione Calabria approvava un avviso pubblico per incentivi all’incremento occupazionale e alla formazione dei neoassunti, finanziato con risorse FSE. La società ricorrente presentava domanda di agevolazione e otteneva l’ammissione con un finanziamento per l’assunzione di ventitré lavoratori e per l’attività formativa.

Dopo la stipula dell’atto di adesione e l’erogazione delle somme, la Regione avviava nel 2022 un procedimento di revoca, concluso con un decreto che disponeva la revoca parziale del contributo e la restituzione di una somma maggiorata di interessi. La società impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, che in sede cautelare ne sospendeva l’efficacia. La Regione eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare il Collegio richiama l’art. 103, comma 1, Cost. e il criterio della causa petendi, ribadendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014: spetta al giudice amministrativo la cognizione sull’accertamento dei requisiti di ammissione e sulla revoca dell’atto iniziale, mentre al giudice ordinario sono demandate le controversie sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione. Poiché il decreto è plurimotivato e investe profili ascrivibili a entrambe le giurisdizioni, il Tribunale applica il principio di prevalenza e afferma la propria giurisdizione, in linea con un proprio precedente.

Nel merito, il primo motivo è accolto. Il provvedimento non chiarisce quale incidenza abbiano le singole violazioni contestate sull’importo da recuperare né secondo quali calcoli si giunga alla somma finale; la genericità della motivazione integra violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

È fondato anche il secondo motivo. L’atto di adesione, all’art. 2, prevede espressamente il caso dell’assunzione intervenuta dopo la presentazione dell’istanza per l’ottenimento dell’incentivo: tale previsione sarebbe priva di senso se non fosse ammessa al beneficio l’assunzione successiva alla domanda. Le FAQ richiamate dalla Regione sono prive di efficacia vincolante e non possono dettare regole nuove rispetto all’avviso pubblico e alla convenzione.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati. Il provvedimento di revoca dei contributi rientra negli atti di decadenza, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 8/2020: difetta una norma generale sui presupposti e il potere ha carattere vincolato una volta accertati i presupposti. Le censure presuppongono erroneamente l’esercizio di un potere di autotutela di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.

È fondato il quinto motivo. Gli incentivi furono erogati nel 2009 e il provvedimento di recupero è intervenuto oltre quattordici anni dopo. Il dies a quo della prescrizione si colloca al momento dell’erogazione, secondo l’orientamento che esclude rilievo agli impedimenti di mero fatto ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.; anche assumendo il diverso criterio dell’accertamento dei presupposti, il termine sarebbe comunque decorso. Alla comunicazione di avvio del procedimento non può riconoscersi efficacia interruttiva, non integrando un atto di costituzione in mora ex artt. 2943 e 1219 cod. civ. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1219 c.c.

Tutte le 82 sentenze sull'art. 1219 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *