Decadenza annuale dell’ordinanza di assegnazione anche verso la pubblica amministrazione (TAR Sicilia n. 3637 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, stabilisce che l’ordinanza di assegnazione dei crediti in pagamento ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. perde efficacia se il creditore procedente, entro un anno dalla sua emissione, non provvede all’esazione delle somme assegnate. Il termine di decadenza annuale opera nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e degli enti equiparati, e non è circoscritto alle procedure esecutive promosse verso Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. L’ultimo periodo della disposizione non costituisce specificazione del periodo precedente, che riguarda il solo pignoramento presso gli enti previdenziali. Decorso inutilmente il termine, il creditore è privo di un titolo esecutivo azionabile e il ricorso per ottemperanza è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Ragusa il 12 dicembre 2018 nell’ambito di una procedura esecutiva. Con quel provvedimento l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, terzo pignorato, era stato condannato al pagamento di € 12.564,07, di cui € 437,74 da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L’Amministrazione resistente ha eccepito che, essendo trascorso oltre un anno dall’emissione dell’ordinanza prima dell’esazione, il provvedimento aveva perso efficacia ipso iure ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha replicato che la norma sarebbe applicabile ai soli pignoramenti avviati verso enti previdenziali e assistenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile, discostandosi espressamente da una recente pronuncia della stessa Sezione su questione analoga. Il percorso argomentativo muove dalla collocazione sistematica dell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 1-bis: la norma disciplina l’esecuzione forzata nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e non solo degli enti previdenziali.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il d.l. n. 669/1996 ha introdotto un termine di decadenza annuale per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione verso le pubbliche amministrazioni e gli enti equiparati, senza limitazioni soggettive. Il riferimento è a Cass. civ. Sez. VI n. 9064 del 2020, a Cass. civ. Sez. VI n. 9063 del 2020 e a Cass. civ. Sez. III n. 23783 del 2023, quest’ultima relativa a un Comune quale terzo pignorato.
Il Collegio ha escluso che sussistano ragioni testuali o logiche per leggere l’ultimo periodo come specificazione di quello precedente, dedicato al solo pignoramento presso gli enti previdenziali organizzati su base territoriale. Ha inoltre richiamato una propria precedente pronuncia, TAR Catania, Sez. IV n. 1567 del 2021, che aveva applicato il termine decadenziale a un ente diverso da quelli previdenziali.
Applicando il principio al caso concreto, il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza risale al 12 dicembre 2018 e che il ricorso per ottemperanza è stato notificato solo il 22 marzo 2024, quindi ben oltre il termine annuale di efficacia. Il ricorrente non ha allegato alcun principio di prova circa il compimento di un atto di esecuzione idoneo a conservare l’efficacia del titolo.
Da qui la declaratoria di inammissibilità per mancanza di un titolo esecutivo azionabile verso l’Amministrazione resistente. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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